F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI AGRIGENTO/GATTOPARDO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 45 del 6.6.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. GATTOPARDO PALMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI AGRIGENTO/GATTOPARDO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 45 del 6.6.1996) II 2.5.1996 si disputava sul campo neutro di Grotte la finale del Campionato Allievi Provinciali tra le squadre dall'A.C. Agrigento e della S.S. Gattopardo Palma. L'arbitro riferiva nel rapporto di gara che, dopo il rientro nello spogliatoio alla conclusione del primo tempo, a seguito di incidenti verificatisi fuori del suo controllo, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri gli aveva impartito il divieto di riprendere la gara per motivi di ordine pubblico. II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Agrigento, esaminati gli atti ufficiali, disponeva la ripetizione della partita da disputarsi a porte chiuse. Contro tale decisione la S.S. Gattopardo Palma avanzava reclamo, chiedendo la punizione sportiva di perdita della gara a carico dall'A.C. Agrigento in quanto responsabile degli incidenti che si erano verificati durante I'intervallo, ma il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica confermava la precedente decisione. La S.S. Gattopardo Palma ha appellato tale delibera, insistendo nella richiesta di attribuzione della vittoria "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Come hanno sottolineato nelle loro decisione i Giudici Sportivi, dal referto di gara non si ricava alcun elemento atto a determinare su quale delle due società debba ricadere la responsabilità degli incidenti, accaduti durante I'intervallo mentre I'arbitro si trovava all'interno del suo spogliatoio, dal quale uscì solo perché richiamato dalle grida che giungevano dall'esterno; è certo, invece, per averne l'arbitro fornito dettagliata menzione, l'intervento del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Grotte, il quale dispose la sospensione della gara per "motivi di ordine pubblico". Si è così verificato un legittimo impedimento alla prosecuzione della partita, determinato da causa di forza maggiore che postula I'assenza di ogni responsabilità a carico di entrambe le società interessate. AI rigetto dell'appello consegue I'addebito della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla S.S. Gattopardo Palma di Palma di Montechiaro (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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