F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ETRURIA POLICIANO 92 AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE A TESSERATI VARI A SEGUITO DELLA GARA ETRURIA POLICIANO 92/CIGGIANO DEL 31.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 48 del 6.6.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ETRURIA POLICIANO 92 AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE A TESSERATI VARI A SEGUITO DELLA GARA ETRURIA POLICIANO 92/CIGGIANO DEL 31.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 6.6.1996) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 6 giugno 1996, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Etruria Policiano 92 avverso la decisione del Giudice Sportivo, in relazione a fatti verificatisi ih occasione della gara Etruria Policiano 92/Ciggiano del 31 marzo 1996, deliberò di non prendere in esame la posizione del calciatore Pesci Piero, di ridurre I'inibizione inflitta al dirigente Botti Paolo al 31 marzo 2000 è di confermare per il resto la decisione impugnata. La decisione della Commissione Disciplinare è stata impugnata in questa sede dalla U.S. Etruria Policiano 92, la quale contesta la dinamica degli incidenti e deduce l'ambiguità, la contraddittorietà e I'incompletezza del rapporto arbitrale e del relativo supplemento. I motivi di reclamo sono ribaditi ed illustrati in una memoria successivamente presentata dalla ricorrente. L'appello non è meritevole di accoglimento, Va, innanzitutto, escluso che I' invio del reclamo della società all'arbitro, da parte della Commissione Disciplinare, abbia comportato violazione del diritto di difesa, il quale, al contrario, non ha subito alcun pregiudizio ed ha potuto essere adeguatamente esercitato nel corso del giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare, nel quale è intervenuto il Presidente della società, assistito dal difensore. Nel merito, come è stato esaurientemente dimostrato dalla Commissione Disciplinare, le risultanze del rapporto e del supplemento di rapporto dell'arbitro non possono essere sminuite, sul piano logico e su quello della dinamica dei fatti, dalle considerazioni svolte dalla società nel reclamò e nella successiva memoria, tenuto conto anche che qualche imprecisione che potrebbe ravvisarsi nei predetti atti è ben spiegabile con la situazione estremamente caotica che, per fatto addebitabile a soggetti compresi nell'organizzazione della società, si era venuta a determinare. Quanto, infine, alla entità delle sanzioni inflitte, essa appare del tutto congrua, in relazione alla gravità dei fatti in questione, tenuto anche conto che per il Botti la durata della sanzione della inibizione inflitta dal Giudice Sportivo è stata ridotta di un anno dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dell'U.S. Etruria . Policiano 92 di Arezzo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it