F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALL’U.S. CALLIANO E A SUOI TESSERATI, IN RELAZIONE ALLA GARA CALLIANO/ALTIPIANI CALCIO DEL 14.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 50 del 9.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 18 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALL'U.S. CALLIANO E A SUOI TESSERATI, IN RELAZIONE ALLA GARA CALLIANO/ALTIPIANI CALCIO DEL 14.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 50 del 9.5.1996) A seguito degli episodi verificatisi in occasione della gara Calliano/Altipiani Calcio, valevole per il Campionato di 2° Categoria trentino, disputatasi il 14 aprile 1996, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 44 del 18.4.1996 sanzionava tra gli altri il Presidente dall'U.S. Calliano, Sig. Comper Franco, ed il Dirigente, Sig. Todeschi Danilo, entrambi con la sanzione delI'inibizione fino all' 8.5.1996. Con il predetto provvedimento il Giudice Sportivo deliberava, altresì, di infliggere: al calciatore Sandri Nicola dall'U.S. Calliano la sanzione della squalifica fino al 17.4.1997; al calciatore Trevisan Marcangelo dall'U.S. Calliano una giornata di qualifica per cumulo di ammonizioni; di inibire il Sig. Gelmi Giampaolo, Dirigente dall'U.S. Calliano, fino al 10.7.1996; di sospendere cautelativamente il calciatore Aldighieri Antonio, nonché, di comminare I'ammenda di L. 1.500.000 all'U.S. Calliano, "per responsabilità oggettiva dei propri tesserati nei fatti occorsi". La Commissione Disciplinare presso il Comitato medesimo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 50 del 9 maggio 1996, dichiarava inammissibile il gravame per delegittimazione del sottoscrittore, non delegato a rappresentare la società. Tale decisione è stata impugnata davanti a questa C.A.F, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti che, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Commissione, chiede I'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per I'esame del merito del reclamo dall'U.S. Calliano. II ricorso del Presidente della L.N.D. è stato portato a conoscenza dall'U.S. Calliano che non ha prodotto memoria. II ricorso deve essere accolto. Invero, nell'ipotesi di inibizione del Presidente, e nel caso di specie di contestuale inibizione anche del Dirigente all'uopo delegato, l'orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere abilitato a rappresentare la società nell'ambito federale il Vice-Presidente, operando nell'ipotesi suddescritta la legittimazione vicaria prevista negli atti statutari. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla I'impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige per I'esame di merito del reclamo propostole dall'U.S. Calliano.
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