F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 25 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.C. GIOVENTU’ TARANTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVENTU’ TARANTINA/CRISPIUS CRISPIANO DEL 12.5.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 48 del 13.6.1996).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 25 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. GIOVENTU' TARANTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVENTU' TARANTINA/CRISPIUS CRISPIANO DEL 12.5.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 48 del 13.6.1996).
Con Com. Uff. n. 40 del 15 maggio 1996 del Comitato Provinciale di Taranto della L.N.D., il Giudice Sportivo presso il Comitato medesimo, in relazione agli episodi occorsi nella relativa gara, infliggeva all'A.C. Gioventù Tarantina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 in favore della Pol. Crispius Crispiano, nonché I'ammenda di L. 200.000. Squalificava inoltre: a tutto il 12.5.2001 i calciatori Loffredo Vincenzo e Matacchiera Angelo; a tutto il 31.12.1996 i calciatori Loffredo Antonio e Fistetto Fabio; a tutto il 31.12.1998 il calciatore Di Gioia Domenico; a tutto il 30.6.1996 il calciatore Golino Enrico, il Dirigente Dorigo Vincenzo ed il Dirigente accompagnatore Matacchiera Vitomichele.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. 48 del 13 giugno 1996, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalle società riduceva le squalifiche inflitte al calciatore. Matacchiera Angelo al 31.12.1999 ed al calciatore Di Gioia Domenico al 31.12.1997. Nel resto confermava le decisioni impugnate.
Con telegramma del 14.6.1996 la società preannunciava reclamo e richiedeva copia degli atti che alla stessa venivano spediti per raccomandata R.R. e dalla suddetta ricevuti in data 6.7.7996, cui tuttavia non faceva seguire i motivi.
Risulta peraltro che la Società ha proceduto a ritirare il gravame, rinunciando alla richiesta volta ad ottenere una pronuncia di questa Commissione d'Appello Federale. Per questi motivi la C.A.F. prende atto del ritiro dell'appello come sopra proposto
dell'A.C. Gioventù Tarantina di Taranto e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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