F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 25 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MORENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.1997 INFLITTA AL CALCIATORE BOCCA DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 48 del 20.6.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 25 Luglio 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. MORENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.1997 INFLITTA AL CALCIATORE BOCCA DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 48 del 20.6.1996). L'Associazione Sportiva Morena in data 26.6.1996 ha proposto appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 20 giugno 1996, relativamente alla gara del Torneo Allievi AS.SO.CA.DIL. Morena/Acli Torre Maura del 21.05.1996. Con il suddetto provvedimento veniva respinto il reclamo proposto dalla Associazione Sportiva Morena avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo di 1° Grado con Comunicato Ufficiale n. 46 del 6.6.1996 che infliggeva al calciatore Rocca Daniele la squalifica fino al 30.9.1997. Le censure proposte dall'appellante non possono trovare accoglimento in quanto riproducono sostanzialmente doglianze già in precedenza formulate e sulle quali il provvedimento impugnato si era già pronunciato con motivazione convincente e conforme alle Carte Federali. Innanzitutto deve rilevarsi che, contrariamente a quanto assume I'appellante, il provvedimento adottato a carico del Bocca in occasione della precedente gara del 10.05.1996 era stato regolarmente pubblicato ai sensi dall'art. 12, ultimo comma, del Regolamento del Torneo. Nel merito, poi, deve rilevarsi che la prova del comportamento aggressivo, minaccioso e offensivo del Bocca Daniele nei confronti dell'arbitro si desume in maniera inequivoca dagli atti ufficiali e segnatamente dal referto arbitrale. Infine la sanzione è perfettamente adeguata alla gravità del comportamento tenuto e non può essere, pertanto, attenuata o modificata: In relazione a tutto quanto precede Ia C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. Morena di Morena Sud (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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