F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO CIRO’ KRIMISA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C. LOCRI IN ORDINE AL RISARCIMENTO DANNI PER L’AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI CALCIATORI IN OCCASIONE DELLA GARA CALCIO CIRO’ KRIMISA/LOCRI DEL 10.12.1995 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 27/D – Riunione del 19.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO CIRO' KRIMISA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. LOCRI IN ORDINE AL RISARCIMENTO DANNI PER L'AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI CALCIATORI IN OCCASIONE DELLA GARA CALCIO CIRO' KRIMISA/LOCRI DEL 10.12.1995 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 19.4.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 27/D - Riunione del 19 aprile 1996, la Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento del reclamo interposto dell'A.C. Locri, al fine di ottenere la condanna del Calcio Cirò Krimisa alla refusione dei danni subiti dal pullman dei propri calciatori, ad opera di sostenitori avversari, in occasione della gara di campionato svoltasi il 10.12.1995, poneva a carico della società convenuta la somma di L. 7.790.241 a tale titolo. Osservava la C.V.E. che vi era in atti una valida documentazione (denuncia della ditta proprietaria del veicolo, verbale di polizia, copia quietanzata della fattura) per ritenere che il danno sussistesse nei termini esposti e che fosse stato provocato da sostenitori del Calcio Cirò Krimisa al termine della gara, in prossimità dello stadio; da ciò derivava la responsabilità della stessa società, ai sensi degli arti. 6 n. 3 e 6 ter nn. 1-2 C.G.S.. L'importo da liquidare era quello della fattura saldata. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la società soccombente, rilevando che a fine gara erano effettivamente avvenuti incidenti. ma che il mezzo di trasporto dei calciatori del Locri non aveva subito alcun danneggiamento nei pressi dello stadio. Risultava invece che il fatto dannoso si fosse verificato a tre chilometri di distanza e che comunque la partenza del pullman fosse stata autorizzata dalle Forze di Polizia, che avevano anche fornito adeguata scorta, con ciò sollevando I' appellante da ogni responsabilità. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il gravame è immeritevole di accoglimento. Rettificando la tesi assolutamente negativa, sostenuta dinanzi alla C.V.E., il Calcio Ciro' Krimisa ammette - e d'altra parte, non potrebbe fare diversamente, se non altro a fronte della verbalizzazione ufficiale del fatto - che il pullman della squadra avversaria abbia subito danni, per un ammontare non contestato. Le argomentazioni giustificative addotte al riguardo, non hanno alcun effetto liberatorio: che il fatto sia avvenuto a pochi chilometri dallo stadio, non elimina I' affermata responsabilità oggettiva, essendo sicura I' attribuzione a sostenitori dell'appellante; e che I' allontanamento dallo stadio sia avvenuto dietro iniziativa e sotto scorta delle Forze dell'Ordine, non scrimina certo la responsabilità del Calcio Cirò Krimisa, ché anzi la condotta dei suoi sostenitori appare, per tale motivo, ancora più grave, non avendo costoro receduto dal proprio comportamento violento, nemmeno in presenza della Polizia. Del resto, dire che questa presenza solleverebbe la società da ogni debito risarcitorio,equivarrebbe a negare la sussistenza del tipo di responsabilità che qui viene ad emergere, poiché negli stadi la Polizia è sempre presente, ma ciò non elimina affatto le conseguenze disciplinari di atti violenti. L'appello deve dunque essere rigettato, con incameramento della tassa relativa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come innanzi proposto dal Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Catanzaro) ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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