F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE DEL NERI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 4.9.1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ASCOLI CALCIO/NOCERINA DEL 9.6.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 208/C del 22.7.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE DEL NERI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 4.9.1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ASCOLI CALCIO/NOCERINA DEL 9.6.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 208/C del 22.7.1996) La Procura Federale, sulla base di una denuncia sporta dall'Ufficio Indagini concernente comportamenti antiregolamentari posti in essere da diversi tesserati in occasione della gara Ascoli/Nocerina del 9.6.1996, deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il Sig. Del Neri Luigi, allenatore della Nocerina, per violazione all'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver ripetutamente rivolto espressioni offensive nei confronti dell'arbitro. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 208/C del 22 luglio 1996, in ordine al deferimento in questione, infliggeva in particolare all'allenatore Luigi Del Neri la sanzione della squalifica a tutto il 30.9.1996, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.. Tale decisione è stata impugnata davanti a questa C.A.F dall'interessato, il quale nega innanzitutto di avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, pur ammettendo di aver potuto "esprimere giudizi" stante la "tensione della partita" trattandosi della gara di andata dei play-off per la promozione in Serie B. Conclude chiedendo di essere prosciolto da ogni addebito, o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata in considerazione anche del comportamento tenuto a fine gara, così come riconosciuto dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini nel suo rapporto e dallo stesso Procuratore Federale nell'atto di deferimento. L'appello non merita accoglimento. Invero, I'addebito mosso - che sostanzialmente non viene infirmato sul piano storico e neppure sul piano delle asserzioni da parte del ricorrente - non è solo per aver rivolto all'indirizzo del Direttore di gara frasi ingiuriose, quanto I' aver contribuito con il proprio comportamento ad aumentare un clima di tensione in un contesto sportivo già di per sé non idilliaco, che si pone come elemento certamente influenzante i disordini suc- cessivi, incontestabili nella loro dimensione fattuale. II comportamento tenuto poi successivamente; per evitare che gli episodi di violen- za denunciati assumessero maggiore gravità, certamente,non può rendere irrilevante la precedente condotta, che si appalesa equilibratamente sanzionata, con una squalifica peraltro già esaurita. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dall' allenatore. Del Neri Luigi e dispone I' incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it