F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996 APPELLO DELLO SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL’INDENNITA’ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE (Delibera della Commisslone Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D – Rlunione del 25.11.1995).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 19 Settembre 1996
APPELLO DELLO SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F., RIFERITA AL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE (Delibera della Commisslone Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 14/D - Rlunione del 25.11.1995).
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20/C del 16 febbraio 1995 questa C.A.F, in accoglimento dell'appello proposto dall'A.C.R. Messina, dichiarava il diritto della stessa all'indennità di preparazione e promozione, ai sensi dall'art. 98 N.O.I.F, conseguente al tesseramento del calciatore Vecchio Giuseppe da parte dello Spezia Calcio 1906. Con provvedimento 11.5.1995 I'Ufficio del Lavoro della FI.G.C.,, determinava I'indennità in lire 340.000.000.=
Con reclamo del 26.5.1995 lo Spezia Calcio 1906 chiedeva che la Commissione Vertenze Economiche annullasse la determinazione. .
L'adita Commissione, coli delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25,11.1995, rigettava il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione Federale lo
Spezia Calcio 1906 chiedendo che venga negato all'A.C.R. Messina la reclamata indennità e invocando in subordine buna ridotta quantificazione della stessa.
Il gravame è infondato.
Ed invero sull' an debeatur si è formato il giudicato a seguito della decisione di questa C.A.F pubblicata sul Com. Uff. n. 20/C del 16 febbraio 1995, mentre con riferimento al quantum I'appellante si limita ad esprimere il suo mero dissenso dalla decisione delI'Ufficio del Lavoro e dalla conseguente conferma della Commissione Vertenze Economiche, senza addurre elementi che possano in qualche modo consentire I'invocata riduzione dell'importo.
Il rigetto dell' appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto, dallo Spezia Calcio 1906 di La Spezia ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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