F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 26 Settembre 1996 APPELLO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA NEI CONFRONTI DELLA TERNANA CALCIO DELL’INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FERRARESSO MASSIMO (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 19/D – Riunione del 24.1 .1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 26 Settembre 1996 APPELLO DELL'A.C.R. MESSINA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA NEI CONFRONTI DELLA TERNANA CALCIO DELL'INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., A SEGUITO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FERRARESSO MASSIMO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1 .1996) Con atto del 19.5.1995, I'A.C.R. Messina adiva la Commissione Vertenze Economiche per conseguire il pagamento dell'importo di L. 50.000.000 a titolo di indennizzo ex art. 96 bis delle Norme Organizzative Interne della FI.G.C., a seguito del tesseramento del calciatore Ferraresso Massimo da parte della Ternana Calcio. La reclamante, nel predetto giudizio, sosteneva, in sintesi, il proprio diritto ll'indennizzo, sul rilievo della permanenza del diritto all'indennità di preparazione e promozione, anche a seguito della mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 1993/1994, giusta I'art. 98, comma 9, delle Norme Organizzative Interne della FI.G.C.. La Commissione Vertenze Economiche, con Ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 5/D - Riunione del 7.9.1995, disponeva la sospensione del procedimento, ai sensi dall'art. 16, Iett a), del Codice di Giustizia Sportiva, essendo devoluta alla Corte Federale I'interpretazione dell' art. 98, comma 9. in relazione all'att. 110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Intervenuta la decisione della Corte Federale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3/Cf - Riunione del 28 ottobre 1995, la Commissione Vertenze Economiche, dopo avere acquisito con una nuova Ordinanza (C.U. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995), I'ultimo contratto da professionista intercorso tra il calciatore Ferraresso e l'A.C.R. Messina. con decisione pubblicata Sul Com. Uff. n.19/D - Riunione del 24.1.1996, respingeva il reclamo. Rilevava la Commissione Vertenze Economiche che, dalla istruttoria eseguita, era risultato che il contratto economico tra il predetto calciatore e la reclamante era stato stipulato in data 21 ottobre 1992, in conseguenza di cessione temporanea di contratto da parte del Taranto F.C. S.p.A., di tal che nella fattispecie non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dell'art. 96, commi 1 e 2, delle Norme Organizzative lnterne della FI.G.C.. D'altra parte soggiungeva la Commissione Vertenze Economiche, secondo la propria giurisprudenza, in caso di cessione temporanea di contratto, I'eventuale indennità di preparazione e promozione spettava alla società cedente e non alla società cessionaria. Avverso la predetta decisione proponeva appello in questa sede I'A.C.R. Messina, rilevando che non si era tenuto conto di altre risultanze documentali, dalle quali sarebbe emersa una opzione in suo favore, esercitata con deposito presso la Lega Professionisti Serie C del modulo "variazione di tesseramento" n. 10849 del 15 luglio 1993, con acquisizione a titolo definitivo del rapporto con il calciatore Ferraresso. Nelle more procedurali il Presidente Federale, con nota 15.6.1996, chiedeva alla Corte Federale, ai sensi dell'art. 16 C.G.S, I'interpretazione delle N.O.I.F in materia di indennità di preparazione e promozione spettante per calciatori svincolati di diritto a causa del declassamento delle società di appartenenza. II Presidente, nel ricordare la pronuncia interpretativa del 28.10.1995, sottolineava che il quadro normativo disciplinante I'istituto della indennità di preparazione e promozione era stato profondamente innovato dalla c.d. "sentenza Bosman" pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla interpretazione degli artit 48, 85 e 86 del Trattato CEE (Trattato dì Roma del 25.3.1957), dal conseguente D.L. 17.5.1996 n. 272 che aveva abrogato la norma che prevedeva la facoltà di stabilire il versamento di una indennità di preparazione e promozione in occasione della stipula di un nuovo contratto con un atleta professionista, dalla abrogazione, da parte del Consiglio Federale, degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla modifica degli artt. 97 e 98 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 8/Cf- Riunione del 12.7.1996, emetteva la seguente pronuncia interpretativa: "II sistema normativo risultante dall'abrogazione degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli arti. 97 e 98 N.O,I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti, disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione o promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva preso la quale I'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti". Osserva la C.A.F che la Corte Federale, per potere arrivare alla riportata pronuncia, fa essenziale riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia, la quale espressamente prevede che: a) non possono essere rimesse in discussione le decisioni giurisprudenziali divenute irrevocabili, per cui una sentenza, anche della Giustizia Sportiva, che abbia riconosciuto il diritto alle ora abrogate indennità deve essere eseguita e quel diritto non può più formare oggetto di contestazione o di ulteriore azione giudiziaria; b) I'avvenuto adempimento della obbligazione avendo esaurito il rapporto giuridico, non può del pari formare oggetto di contestazione, per cui non si può pretendere la restituzione della indennità già corrisposta; c) ove per I'obbligazione, derivante dalle norme vigenti sulla citata indennità al momento del sorgere dell'obbligazione stessa, sia pendente contestazione giudiziaria od equivalente azione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, devono trovare applicazione le nuove disposizioni. La litispendenza, infatti, non consente la formazione di un diritto quesito, dato che quella pretesa indennità è oggetto di contestazione in quanto si riteneva e si ritiene non dovuta e le nuove disposizioni hanno abolito quella indennità. L'affermazione della Corte Federale può essere condivisa. Posto che nella specie ci si trova di fronte ad una doppia abrogazione, contenuta da un lato nel decreto legge citato, oggi reiterato (D.L. 20.9.96 n. 495) e dall'altro nelle indicate innovative norme regolamentari, e che all'esito, non è più esistente I'istituto giuridico della indennità di preparazione e promozione per il tesseramento di un calciatore professionista, corre I'obbligo, per I'interprete, di verificare se il caso sottoposto a giudizio sia regolato dalla vecchia o dalla nuova disciplina. E' noto che la legge non dispone che per I'avvenire, e non ha effetto retroattivo. Tale principio, in pratica, si appalesa però del tutto insufficiente allorché la vita di un rapporto, come nel caso presente, non sia esaurita sotto I'impero della norma antica, ma si estenda tanto da toccare due momenti diversi, in cui abbiano vigore successivamente norme di contenuto sostanziale differente. Non disciplinando gli intervenuti provvedimenti la successione normativa con disposizioni transitorie, legittimamente la Corte Federale della FI.G.C. si riporta ai criteri suggeriti dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Va aggiunto che tali criteri sono in armonia con le conclusioni della più autorevole dottrina, secondo cui le norme giuridiche vanno distinte in due grandi categorie, a seconda che si riferiscano all'acquisto dei diritti o alla esistenza (od inesistenza) di un istituto giuridico. A queste categorie corrispondono, quanto alla retroattività, due regole opposte. Alla prima si applica il principio della non retroattività, per il rispetto dovuto al diritto entrato a far parte del patrimonio di un soggetto (c.d. "diritto quesito"); si applica invece alla seconda il principio della retroattività, nel senso che con I'abolizione dell'istituto giuridico sono colpiti da abolizione anche i rapporti costituiti sotto la vecchia normativa e non ancora definiti da un giudicato, non potendosene consentire il perdurare perché contrari al nuovo ordinamento. E' indubbio che nella specie ricorre il caso della abolizione di un istituto giuridico (la indennità di preparazione e promozione) intervenuta nelle more di un procedimento seppure regolamentare, e che pertanto il rapporto oggetto di giudizio, benché sorto in un tempo anteriore, debba essere disciplinato dalle nuove norme, che non prevedono per le società spossessate provvidenze equivalenti. Nessun rilievo ha la obiezione, avanzata dalla parte resistente, secondo cui si dovrebbe fare ricorso alla vecchia normativa solo perché, a sostegno del procedimento di appello, sono stati addotti motivi diversi da quelli a suo tempo invocati per la c.d.. "sentenza Bosman"; trattandosi, ripetesi, di abolizione di un istituto giuridico non se ne possono in alcun modo, nella presente sede, fare rivivere gli effetti normativi. Ritiene pertanto la C.A.F di dovere, in relazione alle considerazioni che precedono, rigettare le istanze dell'A.C.R. Messina. Per i suesposti motivi, la C.A.F respinge I'appello come in epigrafe proposto dal- I'A.C.R. Messina di Messina ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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