F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 26 Settembre 1996 APPELLO DELLA S.S. TROPEA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL’INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O,I.F., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VENTICINOUE GIUSEPPE (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 14/D – Riunione del 25.11 .1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 26 Settembre 1996 APPELLO DELLA S.S. TROPEA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL'INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O,I.F., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VENTICINOUE GIUSEPPE (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11 .1995) La Società Sportiva Tropea ha impugnato dinanzi a questa Commissione Ia decisione della Commissione Vertenze Economiche (riportata sul Comunicato Ufficiale n. 14/D - Riunione del 25 novembre 1995), con la quale è stato accolto il reclamo proposto dalla A.C.R. Messina per conseguire I'indennizzo ex art. 96 bis delle N.O.I.F. a seguito del tesseramento del calciatore Venticinque Giuseppe da parte della S.S. Tropea. La decisione della C.V.E. si fondava sulla pronuncia della Corte Federale, investita dal Presidente della Federazione della questione relativa all'interpretazione degli artt. 98. comma 9, e 110, comma 1, delle N.O.I.F, secondo cui I'indennità di preparazione e promozione è sempre dovuta salvo i casi di risoluzione del contratto espressamente considerati dall'Accordo Collettivo con I'A.I.C., ovvero in caso di revoca dell'affiliazione e conseguente inattività della società in qualsiasi campionato della F.I.G.C.. La C.V.E., ritenuto che I'A.C.R. Messina non avesse subito alcun provvedimento di revoca dell'affiliazione e che la delibera del Consiglio Federale del 31 Iuglio 1993 si fosse limitata a negarne I'iscrizione al campionato di competenza, ha riconosciuto il diritto della predetta Società all'indennizzo richiesto. Nelle more della decisione del reclamo a questa Commissione si sono verificate profonde modificazioni nell'assetto normativo relativo all'istituto della indennità di preparazione e promozione, determinate, in particolare, dalla emanazione della sentenza c.d. Bosman della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciata in data 15 dicembre 1995, concernente I'interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, dalla emanazione del D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (reiterato con D.L. 22 luglio 1996, n. 383 e, da ultimo, con D.L.. 20 settembre 1996, n. 485), recante disposizioni urgenti per le società professionistiche, che ha eliminato la facoltà (prevista dall'art. 6 della L. 23 marzo 1981, n. 91) di stabilire il versamento di una indennità di preparazione e promozione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto con un atleta professionista; dall'intervento del Consiglio Federale, che ha disposto l'abrogazione degli arti. 96 bis e 96 ter e la modifica degli artt. 97 e 98 delle N.O.I.F.. In seguito a tali eventi il Presidente della Federazione ha chiesto alla Corte federale una nuova pronuncia interpretativa in merito all'indennità di preparazione e promozione alla luce delle novità giurisprudenziali e Legislative nonché delle riforme normative intervenute in materia. La Corte Federale, con pronuncia riportata sul Comunicato Ufficiate n. 8/Cf - Riunione del 12 luglio 1996, ha affermato quanto segue: "II sistema normativo risultante dall'abrogazione degli arti. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli arti. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione e promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto, giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale I'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti". Nella situazione innanzi descritta, questa Commissione d'Appello Federale ritiene che il reclamo della Società Sportiva Tropea debba trovare accoglimento, in quanto la pretesa della A.C.R. Messina presuppone I'applicabilità di disposizioni dell'ordinamento statale e di quello federale, le quali, al contrario,sono divenute inapplicabili, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia. AI riguardo vanno richiamati i principi, costantemente e concordemente affermati dalla Corte di Giustizia, dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa. In virtù di essi, le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, oltre ad essere operative negli Stati membri, ben possono contenere disposizioni idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati. Ciò comporta che la precisazione e I'integrazione del significato normativo compiuto attraverso una sentenza della Corte Comunitaria hanno la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate, nel senso che le sentenze della Corte di Giustizia hanno una portata sostanzialmente normativa, erga omnes, che può incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti operanti all'interno dell'ordinamento italiano, previa disapplicazione delle norme interne contrastanti (Corte Cost. 11 Luglio 1989, n. 389). II compito di far prevalere il diritto comunitario direttamente applicabile sulle norme interne, sia anteriori che posteriori, spetta all'operatore giuridico ed al giudice nazionale, i quali, pertanto, sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario (Corte Cost. 5 giugno 1984, n. 170 e numerose altre successive). Da tali principi consegue che, avendo la Corte di Giustizia ravvisato il contrasto tra le disposizioni che prevedono il pagamento dell'indennizzo in questione e I'art. 48 del Trattato CEE, le predette disposizioni - appartengano esse all'ordinamento statuale o all'ordinamento sportivo - non possono più trovare applicazione nello Stato italiano. Tale conclusione vale anche per la fattispecie oggetto della presente controversia, giacché - come è espressamente affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia e ribadito dalla pronuncia della Corte Federale - al giudice nazionale, dalla data della sentenza della Corte di Giustizia, è inibita I'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, la cui inapplicabilità ha portata generale ed erga omnes. Si verifica, in sostanza, nella materia in esame, una situazione analoga a quella derivante dalle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, a seguito della pubblicazione delle quali nessun giudice può applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima a rapporti controversi, ancorché sorti in tempo anteriore. E ciò vale sia rispetto al giudizio in cui la questione fu proposta che negli altri giudizi in cui la norma dichiarata incostituzionale potrebbe trovare applicazione. Come per le sentenze della Corte Costituzionale, anche nel caso delle sentenze della Corte di Giustizia la retroattività non è, tuttavia, senza limiti. La conciliazione tra il principio dell'efficacia retroattiva più ampia, tale da evitare che taluni rapporti - anche se anteriori e anche se già compiutamente definiti - siano regolati da una norma in contrasto con i principi costituzionali o comunitari, e I'esigenza di non privare di fondamento I'attività giuridica sviluppatasi sulla base della norma in questione, è stata realizzata con I'adozione del criterio della preservazione dei rapporti definitivamente conchiusi e della caducazione di quelli tuttora correnti. Restano, pertanto, fuori dall'ambito della retroattività solo quei rapporti giuridici che sono insuscettibili di essere modificati per effetto della inapplicabilità delle norme viziate, e cioè quelli che siano stati definiti con una pronuncia ormai irretrattabile o che possano considerarsi in altro modo esauriti; dovunque sussiste, invece, la possibilità che il giudice si pronunci ancora su un rapporto, anche se preesistente alla decisione, il rapporto stesso deve considerarsi ancora aperto. Pertanto, quando è pendente un giudizio, anche se per altri motivi, la pronuncia della Corte spiega in pieno la sua efficacia anche rispetto al rapporto dedotto in giudizio ed è irrilevante - contrariamente a quanto sostenuto nel corso della discussione orale dal difensore della Società resistente - che non sia stato proposto uno specifico motivo di impugnativa concernente la illegittimità comunitaria delle disposizioni in questione. In altri termini, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il giudice non può fare applicazione delle norme dichiarate contrastanti con I'ordinamento comunitario; posto, pertanto, che è indubitabile che, per risolvere la presente controversia in favore della A.C.R, Messina proprio di tali norme dovrebbe farsi applicazione, la pretesa fatta valere dalla Società è rimasta priva di fondamento normativo e deve quindi essere respinta. Va, da ultimo, rilevato che non possono trovare accoglimento le istanze, proposte in via subordinata dal difensore dell'A.C.R. Messina, con le quali si chiede di investire nuovamente la Corte di Giustizia dell'interpretazione delle disposizioni in questione e di sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità delle disposizioni stesse in relazione all'att. 3 Cost.. Intatti - a parte ogni considerazione in ordine alla legittimazione di questa Commissione, giudice non statuale ma dell'ordinamento settoriale sportivo, a sollevare siffatte questioni - deve osservarsi che, quanto alla Corte di Giustizia, questa si é già espressa- mente pronunciata in materia proprio con la sentenza c.d. Bosman e, quanto alla Corte Costituzionale, essa ha ritenuto che la prevalenza del diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno discende dall'art. 17 Cost., che, anziché comportare l'illegitimità costituzionale delle, leggi interne difformi, riconosce che - in sede di coordinamento secondo la ripartizione delle competenze voluto dal Trattato istitutivo della Comunità - il diritto interno "si ritrae" di fronte alle regole comunitarie direttamente applicabili, con il conseguente obbligo dell'operatore e del giudice di disapplicare il diritto interno e di applicare quello comunitario. Per questi motivi, la C.A.F accoglie l'appello come sopra proposto dall'A.S. Tropea di Tropea (Catanzaro) e, per I'effetto, rigetta l'istanza avanzata dall'A.C.R. Messina avente ad oggetto I'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I,F, riferito al calciatore Venticinque Giuseppe. Ordina restituirsi la tassa versata.
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