F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TIBERI GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C – Riunione del 2.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TIBERI GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C - Riunione del 2.10.1996) Con decisione pubblicata nel C.U. n. 18/C del 26.9.1996, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, squalificava per due gare il calciatore del Fano, Giovanni Tiberi, il quale - secondo il rapporto dell'Osservatore Arbitrale - aveva commesso atto di violenza verso un avversario, non in azione di giuoco. Su reclamo del Fano, la Commissione Disciplinare, con la delibera di cui al C.U. n. 22/C del 2 ottobre 1996, confermava il provvedimento impugnato. Si appella ora a questa Commissione la medesima società, negando che i fatti si fossero svolti come riferito dall'Osservatore. Arbitrale ed evidenziando che la norma in base alla quale il provvedimento disciplinare impugnato era stato assunto (ovvero I'art. 25 comma bis C.G.S.) non era mai stato applicato, nonostante fosse da tempo in vigore. Chiedeva, quindi, la riduzione da due ad una giornata di squalifica, della sanzione applicata. L'appello è infondato. Rileva al riguardo la C.A.F che la delibera impugnata correttamente ha inquadrato il caso in esame nella normativa di cui agli artt. 25 comma 1 e 26 comma 7 C.G.S., sancendo la legittimità probatoria del rapporto nel quale I'atto di violenza è stato descritto. A nulla rileva, evidentemente che, secondo I'incontrollabile assunto dell'appellante; di tali disposizioni non si sia mai fatta applicazione in precedenza. Quanto al contenuto del rapporto dell'Osservatore Arbitrale, già nelle due precedimenti istanze disciplinari se ne è rilevato I' attendibilità, né in questa sede pare possa disconoscersi la correttezza descrittiva di quanto percepito, sulla base delle generiche contestazioni della parte interessata. La sanzione inflitta appare equa e congrua, rispetto all'infrazione accertata, onde I'appello deve essere rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge Ì' appello come sopra proposto dal Fano Calcio di Fano (Pesaro) ed ordina venga incamerata la relativa tassa.
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