F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 APPELLO DELL’A.S. IGEA VIRTUS AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., A FAVORE DELL’A.C.R. MESSINA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FONTANA FRANCESCO (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 19/D – Riunione del 24.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 APPELLO DELL'A.S. IGEA VIRTUS AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.F., A FAVORE DELL'A.C.R. MESSINA IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FONTANA FRANCESCO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1.1996) La società A.S. Igea Virtus ha impugnato dinanzi a questo Collegio la decisione della Commissione Vertenze Economiche riportata nel Comunicato Ufficiale n. 19/D Riunione del 24 gennaio 1996. Con tale delibera era stato parzialmente accolto il reclamo dell'A.C.R. Messina per il pagamento dell'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F, a seguito del tesseramento del calciatore Fontana Francesco da parte dell'A.S. Igea Virtus e per I'effetto questa società era stata dichiarata tenuta a corrispondere la somma di L. 23.000.000. L'appellante premette di aver tesserato il calciatore in perfetta buona fede e al solo scopo di venire incontro alle di lui necessità, senza alcun intento di arrecare danno all'A.C.R. Messina; aggiunge che I'importo della condanna è abnorme rispetto alle possibilità di una piccola società della Lega Dilettanti, il cui futuro sarebbe compromesso nell'ipotesi di conferma della delibera della C.V.E.; conclude chiedendo la riforma nel "quantum" della decisione impugnata. Ritiene questa Commissione che I'appello non possa trovare accoglimento. L'A.S. Igea Virtus non contesta il diritto dell'A.C.R. Messina a conseguire I'indennità, ma ne impugna solo la quantificazione, giudicandola eccessiva e sproporzionata rispetto alle proprie possibiÍità economiche. Si tratta di argomentazione che, sia pure comprensibile su un piano astratto, non apporta alcun elemento atto a contrastare il calcolo dell' indennizzo che la C.V.E. ha compiuto con specifica applicazione della normativa all'epoca vigente, nonché dei relaiivi parametri, giungendo, tra I'altro, a ridurre notevolmente la somma pretesa dall'A.C.R. Messina. La genericità dei motivi di impugnazione, che potrebbe comportare addirittura la declatoria di inammissibilità del reclamo, non consente pertanto di addivenire alla riduzione invocata dall'appellante. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dalla A.S. Igea, Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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