F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 APPELLO DELL’A.S. MESSINA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA IN ORDINE ALL’INDENNIZ= ZO, EX ARL 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DEL CAL- CIATORE VANZETTO LEONARDO (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 29.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 APPELLO DELL'A.S. MESSINA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA IN ORDINE ALL'INDENNIZ= ZO, EX ARL 96 BIS N.O.I.F., CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DEL CAL- CIATORE VANZETTO LEONARDO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 29.3.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 24/D -. Riunione del 29.3.1996, la Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento del reclamo avanzato dal Calcio Catania, al fine di vedersi riconosciuto il diritto a conseguire I' importo di L. 60.000.000, quale indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F, a seguito del tesseramento del calciatore Leonardo Vanzetto per I'A.S. Messina Calcio, poneva a carico di quest'ultima società I' obbligo della relativa corresponsione. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la società soccombente, eccependo che il diritto economico vantato dalla controparte, era già prescritto all'atto della proposizione del reclamo, e chiedendo, pei conseguenza, I' annullamento dell'impugnata delibera. Ritiene la C.A.F. che, a prescindere dalla causa di estinzione oggi sostenuta dal- I'appellante, la decisione impugnata debba essere annullata. Deve infatti, preliminarmente, rilevarsi come il quadro normativo che disciplina le situazioni quale quella oggi dedotta, è profondamente mutato rispetto al momento in cui il Catania avanzò il suo reclamo e a quello stesso in cui la C.V.E. lo decise, essendo intervenute non solo (ed anzi in precedenza) Ia cosiddetta "sentenza Bosman", ma la modifica della L. 23.3.1981 n. 91 (attuata con il D.L. 17.5.1996 n. 272 e con quelli successivi che lo hanno reiterato) e quella delle N.O.I.F. che regolavano la materia. La decisione della Corte di Giustizia comunitaria, ha abolito con effetto immediato ogni vincolo economico che condizioni la libera circolazione dei prestatori di lavoro nelI'ambito della Comunità Europea; il Legislatore statale ha sostituito I' art. 6 della L. 91/1981, prevedendo oggi non piú una indennità di preparazione e promozione, ma un semplice premio di addestramento e formazione tecnica, nel caso di primo contratto professionistico a favore della società presso cui I'atleta abbia precedentemente svolto la sua ultima attività dilettantistica e giovanile; il Consiglio Federale ha abrogato gli art. 96 bis e 96 ter, nonché modificato gli art. 97 e 98 N.O.I.F. (nel senso che I'indennità è abolita ed è oggi previsto solo il premio di addestramento e formazione sopra indicato). Tale nuovo panorama legislativo in subiecta materia è stato interpretato dalla Corte Federale (cfr. C.U. n. 8/Cf del 22.7.1996) nel senso che I'indennità di cui trattasi è stata abolita e che la nuova disciplina, così come stabilito, del resto, dalla sentenza Bosman, trova immediata applicazione a tutti i casi che non siano coperti dal giudicato sportivo. Questo non ricorre nel caso in esame, giacché la tempestiva impugnazione della delibera della C.V.E. ha determinato una litispendenza, nella quale trova ingresso il nuovo quadro normativo. Con la conseguenza che I' indennità a suo tempo riconosciuta al Catania non ha fondamento giuridico e che quindi detta delibera deve essere annullata. Vanno disattesi, altresì, gli argomenti addotti a propria difesa dal Catania. Che la citata "sentenza Bosman" abbia efficacia solo per il caso deciso e non possa costituire normativa valida erga omnes, è contestabile sulla considerazione - che come costantemente ritenuto nella giurisprudenza della Corte europea e di quella Costituzionale italiana - le sentenze interpretative, quale quella qui richiamata, oltre ad essere operative negli stati membri, ben possono contenere disposizioni idonee a produrre effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati. In altre parole, le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata sostanzialmente normotiva e quindi efficacia erga omnes; ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, lo Stato italiano ne abbia espressamente recepito le direttive, legiferando in conformità, come sopra richiamato. Ciò senza contare che, in ogni caso, la legislazione comunitaria prevale sulle norme interne, le quali debbono essere disapplicate dal giudice italiano, se incompatibili con quelle europee. Che, in ogni caso, gli effetti della sentenza Bosman non trovino applicazione al caso di specie, per il principio di irretroattività della legge, deve parimenti negarsi, giacché non solo - come la stessa società resistente ammette - le sentenze interpretative della Corte di Giustizia assumono generalmente efficacia retroattiva, ma anche perché, contrariamente all'assunto del Catania, quella in esame stabilisce esplicitamente la inapplicabilità a tutti i casi pendenti (cioè quelli che, come il caso sub judice, non sono coperti dal giudicato definitivo) nella vigenza della normativa antecedente alla sentenza stessa, nonché alla abrogazione delle disposizioni delle N.O.I.F. sopra richiamate ed, infine, all'intervento del legislatore italiano in subiecta materia. Né varrebbe in contrario osservare che, nelle precedenti istanze, da parte del Messina non sia mai stata eccepita la illegittimità dell'indennizzo per contrasto con la normativa europea; infatti, I'abolitio legis tronca radicalmente ogni questione al riguardo. Né ha senso parlare di domande nuove, giacché ciò che dinanzi a questa Commissione si fa valere non sono nuovi profili di merito, ma semplicemente lo jus novorum, immediatamente applicabile. Quanto, infine, alla pretesa inapplicabilità della decisione interpretativa della Corte Federale, non solo questa C.A.F. ne condivide il contenuto, ma la sistematica dell'ordinamento calcistico inibisce qualunque sottrazione al regime nella decisione stessa indicato. L'appello va pertanto accolto e la tassa relativa restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Messina Calcio di Messina, dichiara che nulla è dovuto al Calcio Catania in ordine all'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., conseguente al tesseramento del calciatore Vanzetto Leonardo.
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