F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 APPELLO DELL’U.S. BATTIPAGLIESE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL BARLETTA CÀLCIO.SPORT IN ORDINE ALL’INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E FROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATO- RE DI GIOVANNANTONIO ALESSANDRO (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 21/D · Riunione del 23.2.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 3 Ottobre 1996 APPELLO DELL'U.S. BATTIPAGLIESE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL BARLETTA CÀLCIO.SPORT IN ORDINE ALL'INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E FROMOZIONE RIFERITA AL CALCIATO- RE DI GIOVANNANTONIO ALESSANDRO (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 21/D · Riunione del 23.2.1996) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 21/D - Riunione del 23.2.1996, la Commissione Vertenze Economiche rigettava il reclamo avanzato dell'U.S. Battipagliese avverso il provvedimento dell'Ufficio del Lavoro, che il 12.10.1996 aveva certificato in L. 31.000.000 I'indennità di preparazione e promozione dovuta dalla reclamante alla società Barletta Calcio Sport per il tesseramento del calciatore Alessandro Di Giovannantonio. Osservava la C.V.E. che, effettivamente, nei confronti del Barletta Calcio Sport era stata disposta la revoca dell'affiliazione, ma, all'atto in cui era stata affiliata la A.C.'Barletta, in favore di quest'ultima era stato mantenuto ogni diritto derivante dall'anzianità di affiliazione del Barletta Calcio Sport, ivi compreso il titolo sportivo e il tesseramento dei calciatori. Pertanto, dovendosi riconoscere che non vi era stata soluzione di continuità nei rapporti giuridici fra la cessata e la subentrante società, l'indennità di preparazione era dovuta alla reclamante. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la U.S. Battipagliese, sostenendo che, nelle more del procedimento, il D.L. 17.5.1996 n. 272, abrogando I' art. 6 Legge 23.3.1981 n. 91, aveva decretato I'estinzione della figura giuridica dell'indennità in questione. La pendenza della controversia relativa determinava I'immediata applicazione della norma abrogatrice e caducava ogni avversa pretesa. Osserva preliminarmente la Commissione che il quadro normativo disciplinante i casi quale quello in esame è oggi profondamente mutato, rispetto al momento in cui la U.S. Battipagliese avanzò il suo reclamo e a quello stesso in cui la C.V.E. lo decise; il mutamento è avvenuto nel senso descritto dall'attuale appellante, anche se occorre rettificare I'affermazione da questa svolta, circa I'abrogazione dell'art. 6 della Legge n. 91/1981 . In effetti, il D.L. che essa cita - e quelli che, succedendosi nel tempo, lo hanno reiterato - non ha abrogato, ma solo sostituito il citato art. 6, nel senso che laddove si prevedeva una indennità di preparazione e promozione, è oggi contemplato solo un premio di addestramento e formazione tecnica, nel caso di primo contratto professionistico, a favore della società presso cui I' atleta abbia precedentemente svolto la sua ultima attività dilettantistica e giovanile - il che non ricorre nella specie, in quanto il Di Giovannantonio era già titolare di un contratto professionistico all'atto del suo tesseramento per I'U.S. Battipagliese. Ciò precisato, deve comunque rilevarsi che, a seguito della ben nota "sentenza Bosman" (abolitiva di ogni vincolo economico che condizioni il libero trasferimento dei prestatori di lavoro nell'ambito della Comunità Europea) vi è stato un adeguamento della normativa calcistica, avendo il Consiglio Federale abrogato gli arti. 96 bis e ter, nonché modificato gli arti. 97 e 98 N.O.I.F. Tale nuovo panorama legislativo in subiecta materia è stato interpretato dalla Corte Federale (cfr. C.U. n. 8/Cf del 22.7.1996) nel senso che I'indennità di cui qui trattasi è stata abolita; resta in applicazione del disposto legislativo statale, un premio di preparazione relativo ai calciatori che sottoscrivano il primo contratto da professionisti, all'atto del loro trasferimento e a favore della società di provenienza. Tale normativa, così come stabilito dalla citata "sentenza Bosman" trova immediata applicazione in tutti i casi che non siano coperti dal giudicato sportivo. Questo non ricorre nel caso in esame, giacché la tempestiva impugnazione della delibera della C.V.E. ha determinato una litispendenza, nella quale trova ingresso il nuovo quadro normativo. Con la conseguenza che I' indennità a suo tempo riconosciuta al Barletta Calcio Sport non ha fondamento giuridico e che, in accoglimento dell'attuale appello, la decisione della C.V.E. deve essere annullata e, con essa, la certificazione dell'Ufficio del Lavoro che stabiliva I' ammontare della non più esistente indennità. La tassa reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalI'U.S. Battipagliese di Battipaglia (Salerno), annulla I'impugnata decisione e dichiara che nulla è dovuto al Barletta Calcio Sport a titolo di indennità di preparazione e promozione a seguito del tesseramento del calciatore Di Giovannantonio Alessandro. Ordina restituirsi la tassa versata.
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