F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 24 Ottobre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.9.1996 INFLITTA AL SIG. MASTELLARINI UMBERTO. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 18/C – Riunione del 25.9.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 24 Ottobre 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.9.1996 INFLITTA AL SIG. MASTELLARINI UMBERTO. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 18/C - Riunione del 25.9.1996)
La s.r.l. Giulianova Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla Società stessa avverso I' inibizione fino al 25 settembre 1996 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio Presidente, Sig. Umberto Mastellari ni, in relazione al comportamento da lui tenuto nei confronti dell'Arbitro nel corso della gara Giulianova/Lodigiani dell'8 settembre 1996.
La Società reclamante, premesso di proporre il ricorso solo per una questione di principio, essendo stata la sanzione già scontata, ribadisce quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio, e cioé che I' Arbitro era incorso in errore di persona, in quanto il Mastellarini aveva assistito all'incontro in tribuna e quindi non aveva potuto avere alcun contatto con I'Arbitro.
II ricorso non può trovare accoglimento.
Premesso, infatti, che - come è noto - le dichiarazioni dell'Arbitro, nell'Ordinamento giuridico, godono di fede privilegiata, nella specie, il Direttore di gara ha dichiarato nel rapporto ed ha espressamente confermato nel supplemento di referto, appositamente richiestogli dalla Commissione Disciplinare, che il soggetto indebitamente presente in panchina, che egli aveva espulso e che gli aveva rivolto espressioni ingiuriose era proprio il Mastellarini, da lui conosciuto prima dell'inizio della gara.
In tale situazione, esclusa I'ammissibilità e la rilevazione di altri mezzi di prova, il reclamo deve essere respinto.
Per questi motivi, la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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