F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CERRETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS STELLA/CERRETO DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche -Com. Uff. n. 11 del 10.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. CERRETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS STELLA/CERRETO DEL 22.9.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche -Com. Uff. n. 11 del 10.10.1996)
La S.S. Cerreto di Cerreto D'Esi ha proposto appello a questa C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Com. Uff. n. 11 in data 10 ottobre 1996, con la quale ad essa società è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato dl Eccellenza Vis Stella/Cerreto, disputata il 22.9.1996, con il punteggio di 0-2 per avere impiegato il calciatore Francescangeli Michele, infrasedicenne, senza l'autorizzazione,prescritta dal-: . l'art. 34 N.O.I.F.
La reclamante ha innanzitutto, eccepito I' incompetenza della Commissione Disciplinare, ritenendo che il reclamo avverso la posizione irregolare dei calciatori doveva essere proposto al Giudice Sportivo, ai sensi dell' art. 18 C.G.S. e, nel merito, ha escluso l' intenzionalità dell'operato della dirigenza cerretese, che ha commesso il fatto in perfetta buona fede. L'errore non era stato compiuto con l' intenzione di ledere la regolarità della gara e direttamente quella del torneo, ma era stato il frutto di una mera disattenzione, di una leggerezza involontaria, creatasi per le difficoltà di allestimento della squadra dal punto di vista tecnico.
D'altra parte, I' errore era stato Immediatamente riconosciuto ed il Presidente della società aveva richiesto al Comitato Regionale I' autorizzazione per impiegare il minore infrasedicenne, autorizzazione subito concessa.
L'appello va respinto.
Deve essere, innanzitutto, disattesa l'eccezione di incompetenza, come sopra sollevata dalla società reclamante, infatti I' art. 37 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nel regolamentare la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, stabilisce che i reclami avverso la posizione di tesserati, che abbiano preso parte ad una gara, devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il termine di giorni trenta dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del Torneo, cui il reclamo si riferisce.
Tale norma, avendo determinato una competenza esclusiva, ha derogato al principio generale stabilito dell'art. 18 n. 4 C.G.S..
Anche nel merito, il reclamo va disatteso. .
La normativa disciplinare della F.I.G.C. non ha recepito i canoni fondamentali delI' ordinamento statale in merito alla responsabilità per dolo o colpa, per la peculiarità del procedimento disciplinare sportivo e, di conseguenza, deve essere escluso il richiamo a principi di altre.procedure a causa del perseguimento di finalità differenti.
Pertanto, nel caso di partecipazione a gare dei Campionati dilettantistici di un calciatore non ancora sedicenne non ha alcun rilievo che I' irregolarità sia dovuta ad errore od a buona fede. Soltanto il rilascio dell'autorizzazione, subordinata all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti fisici e psichici del minore, legittima la sua utilizzazione, mentre la mancanza di detta autorizzazione comporta, ai sensi del citato art. 34 comma 3 ultimo c.p.v. N.O.I.F., I' applicazione della punizione sportiva prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S..
A seguito del rigetto del reclamo la tassa versata va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Cerreto di Cerreto d'Est (Ancona) e dispone I' incameramento della tassa versata.
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