F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIATORE CATALANO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche della L.N.D. – Com. Uff. n. 297 del 31.7.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIATORE CATALANO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche della L.N.D. - Com. Uff. n. 297 del 31.7.1996) La Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti con decisione pubblicata nel C.U. n. 297 del 31 luglio 1996, esaminato il ricorso proposto dal calciatore Catalano Giuseppe nei confronti dei Calcio Catania chiedeva di riconoscere al ricorrente la somma di L. 14.700.000 a titolo di rimborso spese. Tale decisione viene impugnata davanti a questa C.A.F. dalla società la quale sostiene di non dovere nulla al calciatore atteso che lo stesso avrebbe arbitrariamente interrotto il rapporto di collaborazione con la società. Ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del calciatore al pagamento della somma di L. 9.200.000. L'appello della società si appalesa inammissibile. Invero, ai sensi dall'art. 8 del Regolamento della Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti, le decisioni della Commissione stessa non sono appellabili. Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile I' appello come innanzi proposto dal Calcio Catania di Catania ed ordina I' incameramento della relativa tassa.
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