F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIATORE ROMANO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche della L.N.D. – Com. Uff. n. 297 del 31.7.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIATORE ROMANO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche della L.N.D. - Com. Uff. n. 297 del 31.7.1996) La Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti con decisione pubblicata nel C.U. n. 297 del 31 luglio 1996, esaminato il :ricorso del calciatore Romano Giuseppe proposto nei confronti del Calcio Catania, decidèva dì riconoscere al ricorrente la somma di L. 14.700.000 a titolo di rimborso-spese. Tale decisione viene impugnata dalla società davanti a questa C.A.F. sostenendo di non dovere nulla al calciatore, atteso che Io stesso avrebbe arbitrariamente interrotto il rapporto di collaborazione con la società. Ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del calciatore al risarcimento del danno subito, quantificato in L. 4.000.000. L'appello della società è inammissibile. Invero, ai sensi dall'art. 8 del Regolamento della Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti, le decisioni. della Commissione stessa non sono appellabili. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l' appello come sopra esposto dal Calcio Catania ed ordina I' incameramento della tassa versata.
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