F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. BOLZANO 1996 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 14.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA C.V.E. DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 55 del 4.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 7 Novembre 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. BOLZANO 1996 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 14.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA C.V.E. DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 55 del 4.10.1996) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 4 ottobre 1996, ha dichiarato, a seguito di deferimento della Commissione Vertenze Economiche della Lega medesima, la Società A.C. Bolzano Calcio responsabile dell'infrazione contestata (pattuizione di compensi non spettanti a calciatore dilettante), infliggendole la sanzione dell' ammenda di L. 14 milioni, per violazione dell'art. 94 ter delle N.O.I.F.. Avverso tale delibera in data 19.10.1996 ha proposto appello a questa C.A.F I'A.C. Bolzano, in persona del rappresentante pro-tempore sig. Cosmo Murano, sostenendo che fa società stessa aveva agito in conformità delle norme federali, in quanto le somme corrisposte, delle quali I' appellante opera specifiche imputazioni a titolo di rimborso spese e di premi, sarebbero corrispondenti a quanto dovuto nei limiti imposti dalle norme stesse. II ricorso deve essere rigettato. L'appellante non tenta nemmeno di contrastare le precise e motivate argomentazioni contenute nella delibera impugnata che, secondo questa Commissione d'Appello Federale. ha esattamente applicato nel caso di specie I' art. 94 ter delle N.O.I.F.. Tale disposizione, infatti, stabilisce che ai calciatori tesserati ed impegnati nei Campionati Nazionali della Lega Dilettanti possono essere corrisposti solo indennità di trasferte e rimborsi forfettari di spese, nonché "voci premiali" inerenti, direttamente o indirettamente I' impegno agonistico. Inoltre, il richiamato art. 94 ter N.O.I.F. espressamente e specificatamente determina I' importo massimo dei rimborsi forfettari di spese e delle indennità di trasferta, nonché I' importo dei premi. conseguentemente deve ritenersi infondato l'assunto dell'appellante che pretende giustificare gli importi erogati, manifestatamente non conformi, come ha ritenuto la Commissione Disciplinare agli importi massimi che potevano essere corrisposti. In relazione a quanto precede la Commissione d'Appello Federale rigetta I' appello e ordina incamerarsi la relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Bolzano 1996 di Bolzano ed ordina incamerarsi la relativa tassa
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