F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGOSESIA/TREVIGLIESE DEL 14.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 52 del 24.10.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
BORGOSESIA/TREVIGLIESE DEL 14.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 24.10.1997)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 22 dell'1.10.1997, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Dilettanti respingeva il reclamo proposto dal C.S. Trevigliese, avverso la regolarità della gara
Borgosesia Calcio/Trevigliese del 14.9.1997, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti,
elevando che la circostanza dedotta dalla società reclamante - la quale si doleva di non aver potuto
utilizzare in tale gara un proprio calciatore, a seguito dell'errata segnalazione di nullità del di lui
tesseramento, da parte del competente Ufficio di Lega, che poi revocava la predetta comunicazione
- non influiva sulla regolarità della gara e, comunque, non rientrava tra le ipotesi tassativamente
previste per l'applicazione dell'art.7 C.G.S. e, in particolare, per la ripetizione della gara, come
richiesto dalla reclamante.
Qest' ultima impugnava la citata delibera dinanzi alla competente Commissione Disciplinare, la
quale, con decisione pubblicata nel C.U. n.52 del 24 ottobre 1997, ribadiva che il mancato impiegò
di un calciatore, a causa dell'errato provvedimento dell'autorità sportiva, non cagionava la
irregolarità della gara, come rivestiva quel carattere di eccezionalità che consentirebbe di disporne
la ripetizione.
Si appella ora a questa Commissione il C.S. Trevigliese, contestando che l'errore compiuto
dall'Ufficio tesseramento potesse essere equiparato ad un caso fortuito, ma privo di eccezionalità; si
trattava, sostanzialmente, di un errore tecnico che, al pari di quello arbitrale, se riconosciuto,
inficiava la regolarità della gara.
L'appello è infondato.
Correttamente - nelle due prime istanze disciplinari - come in premessa, è stata esclusa
l'applicabilità al caso in esame del disposto dall'art. 7 C.G.S.. Certamente, l'errata comunicazione
dell'organismo federale, non può equipararsi (pur con tutte le limitazioni che lo caratterizzano)
all'errore tecnico, come pretende l'appellante; è evidente, invero, che tale comunicazione integra,
invece, una di quelle circostanze che non possono essere valutate con criteri esclusivamente tecnici,
derivandone l'abilitazione dell'ente disciplinare a decidere in merito. E le decisioni conformemente
già adottate appaiono corrette nella esclusione della valutabilità della mancata utilizzazione del
calciatore in questione, come evento eccezionale, idoneo a cagionare la invalidità e la ripetizione
della gara. Ciò anche per il carattere meramente congetturale che l'evento possa avere decisamente
influito sull'esito della gara.
Si tratta di un errore esterno all'ambito di controllabilità sia dell'appellante che della sua occasionale
avversaria e quindi privo di effetti sul detto esito. L'appello deve dunque essere respinto, con
incameramento della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal C.S. Trevigliese di
Treviglio (Bergamo) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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