F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 6 COMMA 3 C.G.S. E 62 COMMA 2 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/LIVORNO DEL 6.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 41/C del 15.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 6 COMMA 3 C.G.S. E 62 COMMA 2 N.O.I.F., IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/LIVORNO DEL 6.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 41/C del 15.10.1997) Su deferimento del Procuratore Federale veniva contestata all'A.S. Livorno Calcio la violazione di cui agli articoli 6 n. 3 C.G.S. e 62 n. 2 N.O.I.F. per il comportamento tenuto da propri sostenitori nel corso della gara Pisa/Livorno del 6.4.1997. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, ritenutane la responsabilità, infliggeva alla Società l'ammenda di L. 3.000.000 con diffida. L'A.S. Livorno Calcio ha proposto appello contro tale delibera, ribadendo le richieste istruttorie già avanzate nel corso del giudizio di primo grado (audizione di testimoni per dimostrare la estraneità, di componenti del "tifo organizzato" alle intemperanze denunciate e la collaborazione fornita dalla Società per la individuazione dei responsabili) e concludendor per il proscioglimento o, in subordine, per l'irrogazione di una "sanzione minima". L'appello è infondato. La Commissione Disciplinare ha già fornito esauriente motivazione per escludere la necessità di approfondimenti istruttori: questi appaiono, infatti, del tutto inutili, posto che i fatti refertati dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini non sono stati contestati e possono quindi ritenersi pacifici, così come è indiscusso che gli atti di violenza siano stati commessi da sostenitori (non importa se "organizzati" o meno) dell'A.S. Livorno. Neppure la richiesta subordinata circa l'entità della pena può trovare accoglimento, in quanto la sanzione inflitta dai primi giudici appare adeguata alla fattispecie esaminata e, pertanto, non passibile di riduzione. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con conseguente incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Livorno CaIcio di Livorno ed ordina l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it