F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 APPELLO DEI SIGG.RI PAOLUCCI VALERIO E DE LUCA ANGELA, PER CONTO DEL FIGLIO MINORE PAOLUCCI VINCENZO, AVVERSO LA CONVALIDA DEL SUO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’A.C. PRIMAVERA 81 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D – Riunioni del 12/13.9.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 APPELLO DEI SIGG.RI PAOLUCCI VALERIO E DE LUCA ANGELA, PER CONTO DEL FIGLIO MINORE PAOLUCCI VINCENZO, AVVERSO LA CONVALIDA DEL SUO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL'A.C. PRIMAVERA 81 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 12/13.9.1997) Con atto 15.7.1997 Paolucci Valerio e De Luca Angela, genitori del calciatore Paolucci Vincenzo, richiedevano l'annullamento del tesseramento annuale del proprio figlio in favore dall'A.C. Primavera 81 per la stagione sportiva 1995/1996 essendo state falsificate le loro firme di assenso. L'adita Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 12/13.9.1997, respingeva la richiesta. Avverso tale decisione hanno proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Paolucci Valerio e De Luca Angela, nuovamente avanzando l'istanza. II gravame non fondamento. Ed invero gli appellanti si riferiscono ad un tesseramento scaduto in data 30.6.1997, al quale ha fatto seguito altro tesseramento in favore della Polisportiva Caldari, tuttora in corso. Legittimamente i primi giudici hanno rilevato che non può essere dichiarata la nullità di un atto non più valido, ed hanno riscontrato là mancanza di interesse dei richiedenti a reclamare in tali sensi. La carenza di interesse sussiste anche a fronte della pretesa del premio di preparazione, che I'A.C. Primavera 81 avrebbe avanzato nei confronti della Polisportiva Caldari, non essendo tenuti i coniugi Paolucci a surrogare quest'ultima nell'obbligo. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dai Sigg.ri Paolucci Valerio e De Luca Angela, per conto del figlio minore Paolucci Vincenzo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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