F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLO SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL’INDENNITA’ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE PER IL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 2/C – Riunione dell’11.7.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 20 Novembre 1997 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLO SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C.R. MESSINA IN ORDINE ALL'INDENNITA' DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE PER IL CALCIATORE VECCHIO GIUSEPPE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 2/C - Riunione dell'11.7.1996) Lo Spezia Calcio 1906 S.p.A. impugna per revocazione la delibera di questa C.A.F. che, nella riunione dell'11.7.1996, respingeva l'appello della società medesima avverso il riconoscimento della debenza della somma di L.340.000.000, verso I'A.C.R. Messina, quale indennità di preparazione e promozione ex art.98 N.O.I.F., conseguente al tesseramento del calciatore Giuseppe Vecchio. Secondo la ricorrente, questa Commissione aveva erroneamente confuso la (ora fallita) A.C. Spezia S.r.l. con la subentrante Spezia Calcio 1906 S.p.A. e, ciò che più conta, non aveva tenuto conto della cosiddetta sentenza Bosman, nel frattempo intervenuta, delle disposizioni del D.L. n.272/1996, della pronuncia della Corte Federale datata 12.7.1996 e della modifica degli art. 97 e 98 N.O.I.F.. Insisteva, pertanto, nella richiesta di revocazione della impugnata delibera. Ritiene la C.A.F. che non ricorra alcuno dei casi di revocazione citati dalla società Spezia Calcio 1906, in riferimento all'art.28 comma 1 lett. d) ed e) C.G.S.. Va chiarito, invero, che la decisione dell'11.7.1996 (cfr. C.U. n. 2/C) non statuiva affatto in merito al diritto della A.C.R. Messina a percepire l'indennità di preparazione e promozione, in conseguenza del tesseramento del calciatore Vecchio, da parte della società Spezia; tale diritto, infatti, già le era stato riconosciuto (come chiaramente emerge dalla lettura del testo) con la delibera in data 16.2.1995 (cfr. C.U. n.20/C); e la decisione oggi impugnata per revocazione, si limitava a stabilire (rigettando il gravame della società Spezia Calcio 1906) la congruità della somma corrispondente. Insomma, non si decideva sull'an, ma sul quantum debeatur. Ne consegue che, siccome la puma decisione (quella sull'an) precedeva nel tempo tutti gli eventi giurisdizionali e legislativi citati dalla attuale ricorrente, la loro successiva verificazione non poteva modificarne il contenuto, ormai irrevocabile. Cosicché, la decisione dell'11.7.1996 altro non era che il visto di congruità, per così dire, del già affannato diritto (nella piena vigenza della normativa contenuta nelle N.O.I.F. all'epoca della decisione) dell'A.C.R. Messina all'indennità. Che poi questa Commissione abbia confuso la società fallita con quella subentratale è altra affermazione non condivisibile; l'appello venne, infatti, proposto dalla società Spezia Calcio 1906, la quale evidentemente, subentrata nel titolo sportivo e nella situazione di debito e crédito della fallita, aveva interesse ad una decisione a sé favorevole.E' dunque fuori luogo parlare di errore di farlo. Deve, anzi, osservarsi che - come è stato documentato dalla resistente A.C.R. Messina - tra questa e l'attuale ricorrente è intervenuto atto transattivo già in data 13.12.1996, talché non si véde come possa, in questa sede, essere disconosciuto il debito e prospettata la quantificazione dello stesso come frutto di valutazioni la cui erroneità sarebbe riconducibile alla disciplina della revocazione. Poiché, come si è detto, non ricorre alcuna delle ipotesi di revocazione disciplinate dall'art.28 C.G.S., il ricorso deve éssere dichiarato inammissibile, anche per l'ulteriore considerazione che la sua proposizione è avvenuta ben oltre i termini regolamentari, in relazione alla perfetta conoscenza che la reclamante aveva di tutte le circostanze che oggi ad duce a sostegno del ricorso. La tassa relativa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dallo Spezia Calcio 1906 di La Spezia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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