F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PRO FIUMICELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/PRO FIUMICELLO DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 13 del 22.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PRO FIUMICELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/PRO FIUMICELLO DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 13 del 22.10.1997) La Commissione Disciplinare presso il 6omitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, in esito al reclamo della S.S. San Giovanni, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 in data 29 ottobre-1997, ha inflitto alla società A.C. Pro Fiumicello la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato di 1à Categoria, disputata tra le due società il ?1.9.1997, con il punteggio di 0 - 2, avendo ritenuto i calciatori Aldrigo Luca e Dessabo Federico in .posizione irregolare, in quanto squalificati per una giornata di gara con delibera del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 6 del 3 settembre 1997. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.C. Pro Fiumicello deducendo che la squalifica inflitta ai suddetti calciatori era stata scontata nella gara del Torneo ufficiale Cristin Nerino; ha chiesto, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata e la ripetizione della gara. E' opportuno premettere che i due calciatori sono stato squalificati perché espulsi nell'incontro del suddetto torneo Gradese/Pro Fiumicello, disputato il 26.8.1997, e non hanno partecipato alla gara immediatamente successiva sempre di detto Torneo, del 28.8.1997, per la quale dovevano ritenersi squalificati automaticamente. La Commissione Disciplinare ha considerato che la posizione dei due calciatori nella gara in esame era irregolare, perché ha ritenuto che le squalifiche comminate in relazione ai tornei devono essere scontate "esclusivamente nell'attività ufficiale", così interpretando l'art. 12 C.G.S.. Tale interpretazione, però, non è esatta, in quanto tale norma si limita a stabilire che le sanzioni disciplinari si intendono scontate nelle gare che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali. II Torneo Cristin Nerino è stato autorizzato dal Comitato Regionale, il quale tra l'altro ha disposto che, in conseguenza del rapido svolgimento della manifestazione, un giocatore espulso dal campo era automaticamente squalificato per la gara successiva. Tale disposizione è stata osservata dalla società e la decisione impugnata va annullata. Non può, tuttavia, essere disposta la conferma del risultato acquisito in campo, in quanto il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n 10 del 1° ottobre 1997, ha stabilito la ripetizione della gara per motivo diverso da quello in esame e l'attuale delibera non modifica la suddetta disposizione. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Pro Fiumicello di Fiumicello (Udine), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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