F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. VIGASIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI VIGASIO/SOMMACAMPAGNA DEL 12.10.1997 (Delibera del Giudice Sportirvo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 11 del 23.10.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. VIGASIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI VIGASIO/SOMMACAMPAGNA DEL 12.10.1997 (Delibera del Giudice Sportirvo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 11 del 23.10.1997) L'A.C. Sommacampagna proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attivìtà Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara Vigasio/Sommacampagna disputata il 12.10.1997 per il Campionato provinciale Allievi e terminata con il risultato di 2 - 0 per la squadra di casa, sostenendo che alla gara stessa avevano preso parte in posizione irregolare i calciatori Serpelloni Andrea e Ramanzini Vittorio. II Giudice Sportivo di 2° Grado, accertato che dei due calciatori il Serpelloni Andrea non risultava tesserato per l'A.C. Vigasio e che, pertanto, non aveva titolo per partecipare alla gara in contestazione, infliggeva alla società di appartenenza del predetto calciatore la punizione sportiva della pelta della gara per 0 - 2, in applicazione dall'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva e un'ammenda di L. 200.000, al Sig. Tenero Angelo, dirigente accompagnatore delle predetta società, l'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito federale fino al 31.12.1997 (Coni. Uff. n. 11 del 23 ottobre 1997). Avverso Ia predetta decisione propone appello in questa sede l'A.C. vigasio. Deduce l'appellante che, al n. 7 della distinta presentata al Direttore di gara, è indicato il calciatore Serpelloni Andrea, con il documento di riconoscimento costituito dalla Carta d'Identità n. A81319105 che porta come data di nascita del calciatore la data del 12 gennaio 1981. I dati trascritti sulla distinta corrispondono invece al calciatore Sempreboni Alessandro, che effettivamente è titolare della Carta d'Identità n. A81319105 ed è nato il 12 gennaio 1981, e che ha partecipato alla gara. II rilievo si rileva concludente. Identificato con la Carta d'identità n. A81319105 in numerose gare, come risulta dalle distinte in atti relative a dette gare, è sempre stato il calciatore Sempreboni Alessandro. E' evidente, pertanto, che, nella dipinta relativa alla gara in contestazione, è stato commesso un errore di trascrizione. II calciatore che ha preso parte alla gaia in parola è dunque il Sempreboni regolarmente tesserato per l'A.C. Vigasio. Ciò premesso, deve riformarsi l'impugnata decisione e ripristinare il risultato conseguito sul campo. Per ì suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Vigasio di Vigasio (Verona), annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 2-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it