F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA STATTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STATTE/S. PAOLO BARI DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 9 del 9.10.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POLISPORTIVA STATTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
STATTE/S. PAOLO BARI DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 9 del 9.10.1997)
La Pol. Statte ha proposto a questa C.A.F. appello avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Coni. Uff. n. 9 del 9 ottobre 1997, che ha
confermato la decisione del Giudice Sportivo con la quale era starà inflitta ad essa reclamante la
punizione sportiva della perdita della gara del Campionato pugliese di 1e Categoria Statte/San
Paolo Bari con il punteggio di 0 - 2.
Era rimasto, infatti, accertato che la Pol. Sfatte ha utilizzato dal 20' al 45' del primo tempo soltanto
un calciatore nato dopo il 1° gennaio 1978, contravvenendo così alla disposizione prevista sul Com.
Uff. n. 4 del Comitato Regionale Puglia, avendo sostituito il calciatore Lupo Fabio, nato nel 1978,
con il calciatore Marsico Giovanni, nato nel 1973.
La Pol. Sfatte ha dedotto che nel corso del 1° tempo nén era stata effettuata alcuna sostituzione di
calciatori, mentre l'avvicendamento si è verificato ali inizio del 2° tempo e , tra gli altri, il calciatore
Lupo Fabio è stato sostituito con Zorigo Luigi, nato ne! 1980. L'arbitro, pertanto, sarebbe caduto in
errore e come prova la società ha esibito tre quotidiani, i quali concordemente hanno avallato la tesi
della società. Questa ha, inoltre, rilevato che la Commissione Disciplinare non aveva preso in esame
il suo reclamo, con cui ha chiesto l'attribuzione della vittoria della gara in esame per aver l'A.S. San
Paolo Bari utilizzato un calciatore squalificato; chiede, quindi, la revoca del provvedimento del
Giudice Sportivo e sollécita l'instaurazione del relativo procedimento disciplinare a carico dell'A.S.
San Paolo Bari.
La C.A.F. osserva che la Commissione Disciplinare ha fondato il proprio convincimento sul
supplemento di . referto reso dell'Arbitro della gara in contestazione, il quale ha confermato non
solo il tempo della sostituzione dei calciatori (20' del primo tempo), ma soprattutto ha ribadito che il
calciatore nato nel 1978 è stato sostituito con altro nato nel 1973.
Avverso il contenuto degli atti ufficiali, in particolare del referto arbitrale e del relativo
supplemento, bon è conséntito la prova contraria, costituendo i due documenti fonti essenziali e
privilegiate di prova. Infatti; non è attendibile l'ipotesi che l'arbitro abbia dato una versione anche
soltanto parzialmente con veritiera degli episodi caduti sotto la sua percezione. . ,
II reclamo va, pertanto, rigettato, anche perchè la richiesta di instaurazione del procedimento nei
confronti della società antagonista è in questa sede inammissibile, i sensi dall'art. 27 comma 4
C.G.S., trattandosi di domanda nuova.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Sfatte di Statte
(Taranto) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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