F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LACCO AMENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 10.9.1998 INFLITTA AL CALCIATORE D’AMBROSIO MICHELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 32 del 16.10.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. LACCO AMENO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA
FINO AL 10.9.1998 INFLITTA AL CALCIATORE D'AMBROSIO MICHELE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del
16.10.1997)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 17 del 18 settembre 1997, sulla scorta del referto arbitrale della gara di
Coppa Italia Dilettanti Forio/Lacco Ameno del 10 settembre 1997, infliggeva la sanzione della
squalifica fino al 10.9:1998 al calciatore D'Ambrosio Michele (Lacco Amerio), perché, in seguito
ad una rete subita dalla propria squadra, correva verso l'arbitro colpendolo ad una spalla con una
manata e, alla notifica del provvedimento disciplinare, lo ingiuriava.
La competenze Commissione Disciplinare, adita dall'A.S. Lacco Ameno, con delibera pubblicata
sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 16 ottobre 1997, ritenendo che la sanzione della squalifica fino
al 10.9.1998 risultasse del tutto congrua ed adeguata alla evidente gravità del fatto, rigettava il
reclamo.
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S. LaCco Ameno, chiedendo la
riduzione a mesi tre della squalifica del calciatore D'Ambrosio Michele a ragione del suo corretto
comportamento pregresso.
II reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 35, comma 4, lett. d/di C.G.S., per
il quale è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale per giudizi avverso le decisioni
delle Commissioni Disciplinari, quando riguardino squalifiche per i tesserati od inibizioni per i
dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. .
Ed invero, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare
al calciatore D'Ambrosio Michele non supera i dodici mesi.
La tassa di reclamo deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett.d/d1 ) C.G.S.,
l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Lacco Ameno di Lacco Ameno ed ordina incamerarsi la
relativa tassa.
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