F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VIS NOVA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BALLABIO MARCO DALLA S.S. PRO LISSONE AD ESSA RECLAMANTE E IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D – Riunioni del 10/11.1.1997) APPELLO DELLA S.S. PRO LISSONE AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO IN RELAZIONE ALL’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BALLABIO MARCO ALL’A.S. VIS NOVA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D – Riunioni del 10/11.1. 1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. VIS NOVA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BALLABIO MARCO DALLA S.S. PRO LISSONE AD ESSA RECLAMANTE E IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunioni del 10/11.1.1997) APPELLO DELLA S.S. PRO LISSONE AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO IN RELAZIONE ALL'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BALLABIO MARCO ALL'A.S. VIS NOVA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunioni del 10/11.1. 1997) Con atto del 26.11.1996 il calciatore Ballabio Marco chiedeva l'annullamento del suo trasferimento dalla S.S. Pro Lissone alla A.S. Vis Nova e lo svincolo da ambedue le società, essendo la firma a suo nome apposta sulla lista apocrifa. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.16/D -Riunioni del 10/11.1.1997, accoglieva parzialmente il reclamo, e per l'effetto disponeva l'annullamento del trasferimento, confermando però il vincolo del calciatore in favore della S.S. Pro Lissone, e deferiva le due società alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, per violazione dell'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva conseguente all'acclarata falsità della sottoscrizione del calciatore. Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli l'A.S. Vis Nova e la S.S. Pro Lissone riaffermando la legittimità dell'atto impugnato. I due reclami sono stati riuniti da questa C.A.F. per evidenti motivi di connessione. Ciò posto, la C.A.F. osserva che i gravami non hanno fondamento. Ed invero, all'esito della perizia grafica disposta dall'Ufficio Indagini della F.I. G. C. - cui é stato demandato il compito di esperire accertamenti in proposito al risultato che la firma in oggetto "é da ritenersi apocrifa, tracciata in velocità da mano aliena con mal riuscito tentativo di generica imitazione di modelli autografi". Tale giudizio é condiviso da questa Commissione, perché immune da vizi tecnici o di logica oltre che correttamente formulato in aderenza con le risultanze documentali. II rigetto degli appelli comporta l'incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla A.S. Vis Nova di Giussano (Milano) e dalla S.S. Pro Lissone di Lissone (Milano), li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.
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