F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. VIS NOVA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BALLABIO MARCO DALLA S.S. PRO LISSONE AD ESSA RECLAMANTE E IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D – Riunioni del 10/11.1.1997) APPELLO DELLA S.S. PRO LISSONE AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO IN RELAZIONE ALL’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BALLABIO MARCO ALL’A.S. VIS NOVA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D – Riunioni del 10/11.1. 1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. VIS NOVA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO
DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BALLABIO MARCO DALLA S.S. PRO
LISSONE AD ESSA RECLAMANTE E IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunioni del 10/11.1.1997)
APPELLO DELLA S.S. PRO LISSONE AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO A
PROPRIO CARICO IN RELAZIONE ALL'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL
CALCIATORE BALLABIO MARCO ALL'A.S. VIS NOVA (Delibera della Commissione
Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunioni del 10/11.1. 1997)
Con atto del 26.11.1996 il calciatore Ballabio Marco chiedeva l'annullamento del suo trasferimento
dalla S.S. Pro Lissone alla A.S. Vis Nova e lo svincolo da ambedue le società, essendo la firma a
suo nome apposta sulla lista apocrifa.
La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.16/D -Riunioni del
10/11.1.1997, accoglieva parzialmente il reclamo, e per l'effetto disponeva l'annullamento del
trasferimento, confermando però il vincolo del calciatore in favore della S.S. Pro Lissone, e deferiva
le due società alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, per
violazione dell'art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva
conseguente all'acclarata falsità della sottoscrizione del calciatore.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli l'A.S. Vis Nova e la S.S. Pro Lissone
riaffermando la legittimità dell'atto impugnato.
I due reclami sono stati riuniti da questa C.A.F. per evidenti motivi di connessione.
Ciò posto, la C.A.F. osserva che i gravami non hanno fondamento.
Ed invero, all'esito della perizia grafica disposta dall'Ufficio Indagini della F.I. G. C. - cui é stato
demandato il compito di esperire accertamenti in proposito al risultato che la firma in oggetto "é da
ritenersi apocrifa, tracciata in velocità da mano aliena con mal riuscito tentativo di generica
imitazione di modelli autografi".
Tale giudizio é condiviso da questa Commissione, perché immune da vizi tecnici o di logica oltre
che correttamente formulato in aderenza con le risultanze documentali.
II rigetto degli appelli comporta l'incameramento delle relative tasse.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla A.S. Vis Nova di Giussano
(Milano) e dalla S.S. Pro Lissone di Lissone (Milano), li respinge ed ordina incamerarsi le tasse
versate.
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