F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO SPORTING CLUB ALVITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACUTO/ALVITO DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 30 del 30.10.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLO SPORTING CLUB ALVITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ACUTO/ALVITO DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lazio - Com. Uff. n. 30 del 30.10.1997)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio ha rilevato, sulla base del rapporto arbitrale,
che, nel corso della gara Acuto/Alvito del 21.9.1997, l'A.S. Acuto, operando una sostituzione, aveva
fatto mancare per circa un quarto d'ora la presenza continua in campo di almeno due calciatori nati
dal 1977 in poi; lo stesso Giudice Sportivo decideva, in conseguenza, di infliggere all'A.S. Acuto la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, e di inibire il Dirigente
Accompagnatore della stessa società, Ricci Roberto, fino al 10.10.1997 (Comunicato Ufficiale n. 19
del 25 settembre 1997).
Pronunciandosi su reclamo dell'A.S. Acuto, Ia.Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lazio lo ha accolto, avendo ritenuto determinante la dichiarazione resa dell'arbitro, che
ammetteva di non poter escludere di essere incorso in un errore di trascrizione relativamente alle
sostituzioni èffettuate durante la gara oggetto della presente causa, dichiarazione tale da creare uno
stato di incertezza sul punto sì da rendere il provvedimento del primo giudice suscettibile di revoca.
Quèsta Commissione d'Appello Federale, adita dallo S.C. Alvito, esaminati gli atti di causa, nari
ritiene di poter attribuire un peso decisionale determinante alla dichiarazione resa dall'arbitro nel
corso del procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare.
In realtà l'arbitro si limita ad una dichiarazione "tautologica" affermando una generica ovvietà: "non
posso escludere con assoluta certezza di nari essere incorso in un errore di trascrizione".
Considerata la precisa indicazione del rapporto arbitrale e la mancanza di ulteriori elementi addotti
dinanzi a questa C.A.F. tali da porne in dubbio l'esattezza, il Collegio ritiene di dover accogliere
l'appello proposto dallo S.C. Alvito; annullando l'impugnata delibera e ripristinando quella del
Giudice Sportivo, recante la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 a carico della
A.S. Acuto. .
Per i suesposti motivi la C~A.F.,.jn accoglimento dell'appello come innanzi proposto dallo Sporting
Club Alvito di Alvito (Frosinone),, annulla l'impugnata delibera, confermando la decisione del
Giudice Sportivo che infliggeva all'A.S. Acuto la punizione sportiva di. perdita della gara sopra
indicata col punteggio di 0 2. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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