F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. TURRIS S. CROCE AVVERSO DECISIONI MERITÒ GARE TURRIS S. CROCE/SABATELLA RICCIA DEL 21.9.1997 E PETACCIATO/TURRIS S. CROCE DEL 29.9.1997 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DE BARTOLO AUGUSTO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise Com. Uff. n. 31 del 30.10.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. TURRIS S. CROCE AVVERSO DECISIONI MERITÒ GARE TURRIS
S. CROCE/SABATELLA RICCIA DEL 21.9.1997 E PETACCIATO/TURRIS S. CROCE DEL
29.9.1997 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DE BARTOLO AUGUSTO IN
POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Molise Com. Uff. n. 31 del 30.10.1997)
Le società Sabatella Riccia e U.S.. Petacciato impugnavano, con separati reclami, l'esito delle gare
rispettivamente disputate con l'U.S. Turris S. Croce, in data 21 settembre 1997 e 28 settembre 1997
e chiedevano la vittorie a tavolino sul presupposto che la società da ultimo ricordata avesse
impiegato nei predetti incontri il calciatore De Bartolo Augusto (classe 1980) già squalificato per
due gare effettive nel Campionato Juniores 1996/97. Assumevano che, non avendo il De Bartolo
scontato la sanzione nella .precedente stagione calcistica, in quanto inflitta nell'ultima gara utile per
la società di appartenenza, lo stesso avrebbe dovuto astenersi dal prendere parte alle gare contestate
disputate nella nuova società.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 31 del 30 ottobre 1997, previa
riunione, accoglieva i ricorsi ed infliggeva alle U.S. Turris S. Croce la sanzione della perdita delle
gare contestate con il punteggio di 0 - 2.
Tale decisione viene impugnata ora davanti a questa C.A.F. dalla U.S. Turris S. Croce la quale
sostiene la regolarità della partecipazione del calciatore alle gare in questione, essendo lo stesso
tenuto a scontare i fumi di squalifica nelle gare da disputare nella medesima categoria di
appartenenza (Juniores).
II ricorso non può trovare accoglimento. Invero l'art. 12 comma 6 C.G.S. nel dettare una disciplina
derogatoria della disposizione contenuta nel precedente comma 3, attrae nella sua orbita di
operatività tutte le ipotesi nelle quali il calciatore abbia cambiato società ed impone che il recupero
della legittimazione della partecipazione alle gare per qualsiasi calciatore, essendo irrilevante il suo
status, avvenga solo dopo che lo stesso abbia scontato la squalifica per le giornate inflitte nelle gare
ufficiali disputate "dalla prima squadra della nuova società di appartenenza". II binomio su cui
poggia il sistema sanzionatorio è il cambio di società-gare di prima squadra, rimanendo irrilevante
lo status del calciatore.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Turris S.
Croce di S. Croce di Magliano (Campobasso) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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