F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. ARGENTARIO AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L’ALLENATORE GALLASTRONI ROBERTO (Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti -Com. Uff. n. 11 – Riunione del 7.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. ARGENTARIO AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'ALLENATORE GALLASTRONI ROBERTO (Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti -Com. Uff. n. 11 - Riunione del 7.12.1996) La S.S. Argentario ha inoltrato a questa C.A.F. istanza di revocazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 11 Riunione del 7.12.1996, con la quale veniva, tra l'altro, riconosciuto all'allenatore professionista, Gallastroni Roberto, la somma di L. 25.000.000 per compensi afferenti la stagione 1994/95, adducendo essere intervenuti fatti nuovi consistenti in una dichiarazione, verbale, che il Gallastroni avrebbe rilasciato in data 9.10.1997 al Sig. Perrotta Manlio; già Presidente di essa societ8 istante nella stagione 1994/95, nella quale affermava di aver percepito tutto il dovuto per la citata stagione. II ricorso per revocazione è inammissibile, perchè le controversie relative all'attuazione del rapporto contrattuale conseguente all'Accordo Collettivo tra Allenatori Professionisti e Società della L.N.D. sono devolute in via esclusiva alla cognizione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. che decide in unico grado. Trattandosi di ufficio non compreso tra gli Organi della Giustizia Sportiva (art. 17 C.G.S.), le relative pronunce non sono impugnabili ed hanno, a tutti gli effetti, carattere definitivo. Ciò, ovviamente vale anche per la revocazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa C.A.F., che ha anche rimarcato come il ricorso in parola sia, per l'art. 28 C.G.S., consentito solo nei confronti di decisioni divenute inappellabili, intendendosi per °divenute" quelle che abbiano esaurito, per consumazione o per rinuncia, le varie istanze del procedimento disciplinare e non anche quelle che nascono inappellabili per esplicita disposizione normativa: Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Argentario di Porto Santo Stefano (Grosseto) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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