F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 APPELLO DELL’A.S EUROMOP GIORGIANNA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ PER INATTIVITA’ AL CALCIATORE ZAMPIERIN NICOLA, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D – Riunioni del 12/13.9.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 4 Dicembre 1997 APPELLO DELL'A.S EUROMOP GIORGIANNA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA' AL CALCIATORE ZAMPIERIN NICOLA, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 12/13.9.1997) Con atto del 22.7.1997 il calciatore Zampierin Nicola reclamava avverso il provvedimento di rigetto della sua richiesta di svincolo per inattività dall'A.S. Euromop Giorgianna adottato dall'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti in data 8.7.1997. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.7/D - Riunioni del 12/13.9.1997, accoglieva l'istanza. Avverso tale decisione ha proposto appello l'indicata società, chiedendo il ripristino del vincolo. II gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che il calciatore Zampierin Nicola, nel corso della stagione sportiva 1996197, veniva convocato per cinque distinte gare, e che soltanto in tre occasioni la società appellante faceva pervenire all'interessato tempestive e rituali contestazioni di assenza, si come previsto dall'art.109, comma 4, N.O.I.F.. La Commissione Tesseramenti ha quindi legittimamente rilevato che, non essendo state provate quattro convocazioni ingiustificatamente disattese dall'atleta, debba nella specie ritenersi verificato il presupposto di cui all'art. 109, comma 1, secondo cui il calciatore che non abbia preso parte, per cause a lui non imputabili, ad almeno quattro gare della stagione sportiva, ha diritto allo svincolo di autorità. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F..respinge l'appello come ici epigrafe proposto dall'A.S. Euromop Giorgianna di S.Giorgio in Bosco (Padova) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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