F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTE ALL’ALLENATORE CAPELLO FABIO, IN RELAZIONE ALLA GARA MILAN/LECCE DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 31.10.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. MILAN AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA PER UNA
GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTE
ALL'ALLENATORE CAPELLO FABIO, IN RELAZIONE ALLA GARA MILAN/LECCE DEL
19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -
Com. Uff. n. 130 del 31.10.1997)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff.
n. 127 del 29.10.1997, infliggeva a Capello Fabio, allenatore dall'A.C. Milan S.p.A., le sanzioni
della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di lire 5.000.000 per avere, al
termine della gara Milan/Lecce, svoltasi il 19.10.1997 nell'ambito del Campionato di Serie A,
rivolto all'arbitro, urlando, espressioni irriguardose.
Avverso tale decisione proponeva reclamo in via d'urgenza la società interessata, ma l'adita
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 31 ottobre 1997, lo
dichiarava inammissibile.
Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.C. Milan insistendo sull'ammissibilità
della sua istanza e sulla innocenza dell'incolpato.
Osserva la C.A.F. che la declaratoria di inammissibilità del reclamo non è
censurabile, avendo I'A.C. Milan proposto la procedura d'urgenza prevista dell'art. 26 n. 9 C.G.S.,
che non può essere richiesta nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara e
sanzioni minori. II fatto che al Capello sia stata inflitta la squalifica per una giornata e I'ammenda di
lire 5.000.000 non comporta, ovviamente, la configurazione di un'unica sanzione che possa
legittimare, per la sua forma composita, il reclamo de quo, e non annulla la distinguibilità delle
sanzioni componenti, inflitte si a fronte di un'unica condotta, ma pur sempre rientranti nella
previsione negativa dall'art. 26 n. 9 citato.
Rileva però la C.A.F. che la limitazione di tale norma non è generale; la Commissione Disciplinare
avrebbe quindi dovuto, in applicazione analogica degli istituti dottrinari privatistici ed
amministrativi della conservazione e della conversione degli atti - una volta acclarata la
inammissibilità del reclamo di urgenza -, passare in un secondo momento all'esame dell'istanza nei
tempi e nelle forme dell'ordinaria procedura.
Ritiene pertanto questa Commissione di dovere annullare nei sensi detti l'impugnata delibera e di
dovere rinviare appunto gli atti alla Commissione Disciplinare competente per il relativo giudizio
nelle forme ordinarie.
Per questi motivi la C.A.F., accoglie per quanto di ragione I'appello come sopra proposto dell'A.C.
Milan, annullando l'impugnata delibera con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso
la Lega Nazionale Professionisti per il giudizio nelle forme ordinarie. Ordina la restituzione della
relativa tassa.
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