F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. LIBERTAS CATANIA NUOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIO X/LIBERTAS CATANIA NUOVA DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 23 del 6.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. LIBERTAS CATANIA NUOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIO X/LIBERTAS CATANIA NUOVA DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 23 del 6.11.1997) Con appello ritualmente proposto la Polisportiva Libertas Catania Nuova ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con C.U. del 6 novembre 1997, con la quale, in accoglimento del ricorso della P.G.S. San Pio. X di Catania relativo alla gara del 12.10.1997, veniva inflitta alla attuale ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 e I'ammenda di L. 200.000, nonché l'inibizione fino al 23.11.1997 al dirigente Cascio Salvatore ed una giornata di ulteriore squalifica al calciatore D'Amico Filippo. Sostiene la ricorrente che la suddetta decisione è frutto di un errore di persona in quanto il calciatore espulso nella gara del 12.10.1997 e quindi squalificato per il successivo turno del 19.12.1997 è D'Amico Filippo nato a Catania il 23.12.1977, numero di tessera federale 3101751, mentre il giocatore che ha preso parte alla partita contro il S.Pio X del 19.12.1997 è D'Amico Filippo nato a Catania il 28.4.1977 identificato a mezzo C.I. AB 1487849. Tale assunto risulta dimostrato dai referti arbitrali delle due gare e confortato dalle risultanze dell'anagrafe federale, da cui emerge che il calciatore che ha preso parte alla gara del 19 dicembre contro il San Pio X è persona diversa da quella che aveva invece partecipato alla precedente gara del 12 dicembre contro il Cannizzaro e squalificato per una giornata a seguito di espulsione. II ricorso deve quindi essere accolto. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Libertas Catania Nuova di Catania, annullando l'impugnata delibera e ripristinando, altresì, il risultato di 2 - 2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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