F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PALIDORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA ANGUILLARA/PALIDORO DEL 5.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 20.11.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. PALIDORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON
DISPUTATA ANGUILLARA/PALIDORO DEL 5.10.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 20.11.1997)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata nel C.U. n. 23 del
16 ottobre 1997, ordinava il recupero della gara Anguillara/Palidoro del 5.10.1997 valevole per il
Campionato di 2 Categoria, avendo sostanzialmente ritenuto non imputabile all'U.S. Palidoro la
mancata partecipazione alla gara suddetta.
La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato con decisione pubblicata nel C.U. n. 40 del
20 novembre 1997, accoglieva il reclamo dell'A.S. Anguillara ed infliggeva all'U.S. Palidoro la
sanzione della perdita della gara per 0 - 2; la penalizzazione in classifica di un punto nonchè
I'ammenda di L. 200.000 per prima rinuncia.
Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dell'U.S. Palidoro che sottolinea la
propria buona fede nella vicenda e conclude chiedendo la ripetizione della gara e naturalmente
l'annullamento delle sanzioni irrogate (penalizzazione e ammenda).
L'appello non merita accoglimento.
Invero risulta dagli atti che la prescrizione contenuta nel C.U. n. 17 del 18.9.1997, circa
l'effettuazione delle gare casalinghe in ore pomeridiane, era stata posta nel nulla dal C.U. n. 19 del
25.9.1997 che fissava per la disputa della gara Anguillara/Palidoro il giorno 5 ottobre 1997 con
inizio alle 10,30.
Ora è noto che le indicazioni contenute nei CC.UU. producono una conoscenza legale, nari
suscettibile di prova contraria, dal che consegue che alla U.S. Palidoro, regolarmente messa a
conoscenza, con presunzione insormontabile, del giorno, ora e luogo di effettuazione della gara,
deve addebitarsi la mancata partecipazione alla gara de qua. Tale fatto obiettivo, per l'univoco
disposto dall'art. 55 N.O.I.F., equivale a rinuncia, sicchè il complesso sanzionatorio irrogato dalla
Commissione Disciplinare si appalesa immune da censure.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innnzi proposto dell'U.S. Palidoro di Fumicino
(Roma) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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