F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CIGNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARE CIGNANO/RONCADELLE DEL 14.9.1997 E OLIMPIA/CIGNANO DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 19 del 20.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CIGNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARE CIGNANO/RONCADELLE DEL 14.9.1997 E OLIMPIA/CIGNANO DEL 21.9.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 19 del 20.11.1997) Con atto del 14 ottobre 1997 il Presidente del Comitato Lombardia deferiva alla competente Commissione Disciplinare l'A.C. Cignano, società militante nel Campionato di 3a Categoria, il Presidente di detta società, Sig. Ferraci Isidoro, e il calciatore della medesima società, Alghisi Gianluca, per violazione dall'art. 40, comma quarto, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La Commissione Disciplinare, accertato il doppio tesseramento del predetto calciatore, risultato tesserato anche per la S.S. Dellese, e la partecipazione dello stesso alle gare Cignano/Roncadelle, disputata il 14.9.1997, e terminata con il risultato di 2 - 0, e Olimpia/Cignano, disputata il 21.9.1997 e terminata con il risultato di 1 - 1, irrogava all'A.C. Cignano, quattro punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso, ammende in relazione alla violazione dall'art. 40, comma quarto, delle Norme Organizzative Interne e per Ia partecipazione del predetto calciatore alle gare suindicate. AI calciatore la Commissione Disciplinare infliggeva la squalifica fino al 20 febbraio 1998. La decisione della Commissione Disciplinare (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 20 novembre 1997) viene appellata in questa sede dell'A.C. Cignano. L'appello, peraltro, si rivela inammissibile per tardività. Ed invero, a norma dall'art. 27, n. 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, la società ricorrente deve far seguito al preannuncio di. reclamo con le motivazioni dell'impugnativa. Nella specie, l'A.C. Cignano ha preannunciato il suo reclamo in data 26 novembre 1997 ed ha fatto seguito con le motivazioni solo il 9 dicembre 1997; cioè 13 giorni dopo il preannuncio, controvvenendo al termine perentorio stabilito dalla norma sopra citata che disciplina i termini procedimentali dei reclami. La tassa di reclamo và incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.; per tardività, l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Cignano di Offlaga (Brescia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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