F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. COMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.1998 INFLITTA AL CALCIATORE ARMANETTI UGO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 82 del 5.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. COMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.3.1998 INFLITTA AL CALCIATORE ARMANETTI UGO (Delibera della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 5.12.1997) L'A.C. Campobasso ha proposto appello a questa Commissione Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 82 in data 5 dicembre 1997, che ha ridotto al 13 marzo 1998 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Armanetti Ugo perché al termine della gara del Campionato Nazionale Dilettanti Campobasso/Giugliano, disputata il 9.11.1997, ha aggredito un calciatore avversario, procurandogli una ferita alla fronte. La reclamante ha esposto che l'Armanetti è estraneo all'episodio contestato, il quale va addebitato al fratello Piero, custode del campo. Tale versione, però, è in contrasto con la descrizione dell'episodio così come riportata negli atti ufficiali, dai quali risulta che il calciatore è stato identificato senza alcuna incertezza da uno dei due Commissari di campo. La decisione impugnata non merita censura esattamente rilevando che gli atti ufficiali hanno valore di fonte privilegiata e, d'altra parte, ritiene questa C.A.F. che la descrizione offerta dal citato rapporto è convincente e non può essere disattesa dalle affermazioni contrarie della società reclamante, non sopportate da prova alcuna, le quali devono ritenersi allo stato una mera tesi difensiva inaccettabile. Deve essere disattesa, inoltre, anche la richiesta subordinata di riduzione della sanzione, perché tenuto conto delle conseguenze derivate dall'aggressione, la sanzione stessa, peraltro già ridotta dalla Commissione Disciplinare, appare congrua e non suscettibile di ulteriore riduzione. In seguito al rigetto del reclamo, la tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Campobasso di Campobasso ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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