F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. MARIGLIANO E DEL SIG. MUGNOLO NICOLA, PADRE DEL MINORE MUGNOLO ANTONIO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.1998 INFLITTA AL CALCIATORE MUGNOLO ANTONIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 24 del 4.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. MARIGLIANO E DEL SIG. MUGNOLO NICOLA, PADRE DEL MINORE MUGNOLO ANTONIO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.1998 INFLITTA AL CALCIATORE MUGNOLO ANTONIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 24 del 4.12.1997) La S.C. Marigliano ed il Sig. Mugnolo Nicola hanno proposto separati appelli avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mugnolo Antonio dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il quale, in accoglimento del reclamo della S.C. Marigliano, aveva ridotto dal 31.12.1998 al 28.2.1998 la sanzione irrogata dal primo giudice (C.U. n. 76 del 30.6.1997), come da delibera riportata sul Com. Uff. n. 24 del 4 dicembre 1997. Gli appelli vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione. Gli stessi, peraltro, vanno dichiarati inammissibili in quanto la sanzione inflitta è inferiore a dodici mesi e, quindi, non soggetta ad impugnazione, sì come stabilito dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla S.C. Marigliano di Marigliano (Napoli) e dal Sig. Mugnolo Nicola, li dichiara inammissibili ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S.. Dispone l'incameramento delle relative tasse.
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