F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 60.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS ANDRIAITORINO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 28.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 60.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS ANDRIAITORINO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 167 del 28.11.1997) Per le intemperanze poste in essere da suoi sostenitori nel corso della gara con il Torino Calcio del 26.10.1997, I'A.S. Fidelis Andria veniva sanzionàta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti con l'ammenda di Lit. 70.000.000 con diffida. Su ricorso della società punita la Commissione Disciplinare deliberava di ridurre l'ammenda a Lit. 60.000.000 (Com.Uff. n. 167 del 28 novembre 1997). L'A.S. Fidelis Andria ha proposto appello a questo Collegio chiedendo l'annullamento della sanzione e in subordine la riduzione dell'ammenda "alla misura minima ritenuta di giustizia". L'appello, dopo la trascrizione integrale delle delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, si sviluppa articolandosi su cinque mezzi di ricorso, peraltro identici a quelli già discussi nella precedente fase del giudizio, che si rivelano tutti infondati. Con il primo motivo si denuncia la difettosa e insufficiente motivazione in ordine al reale accadimento dei fatti riportati nel referto del Direttore di gara. Sostiene la società che il Giudice Sportivo, e dopo di lui la Commissione Disciplinare, sarebbero incorsi in errore nel valutare il lancio di oggetti.sul terreno di giunco come protrattosi dal 20° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, mentre il lancio si sarebbe verificato solo dal 20' al 30'. Tale assunto è però contrastato dalla precisa refertazione degli Ufficiali di gara. L'assistente dell'arbitro ha precisato che dal 20' al 30' del secondo tempo è stato bersagliato ad opera di sostenitori locali dal lancio di monete, bottigliette di plastica ed una pigna che lo colpiva in testa; a sua volta l'arbitro ha riferito che dal 20' del secondo tempo fino al termine della gara sostenitori della Fedelis Andria hanno lanciato sul terreno di giunco oggetti analoghi. E' evidente, pertanto, che si tratta di episodi diversi e distinti, come tali rettamente interpretati e sanzionati dai primi giudici. La circostanza che gli Ufficiali di gara abbiano lasciato lo stadio a bordo di una vettura della Polizia, il che usualmente non si verifica, fornisce conferma del clima di intimidazione conseguente alle intemperanze verificatesi in campo e quindi giustifica la menzione che ne è stata fatta dai primi giudici. Con il secondo motivo si contesta l'applicazione dell'aggravamento di pena per effetto della recidiva, che secondo l'opinione ell'appellante dovrebbe escludersi nella fattispecie, potendo ricorrere solo nel caso di responsabilità personale a titolo di dolo o colpa. Al contrario va ribadito che l'inasprimento delle sanzioni disciplinato dell'art. 11 C.G.S. trova applicazione nei confronti di chi (società o tesserato) dopo essere stato in precedenza punito incorra in una successiva violazione della medesima indole, senza che si possa distinguere, per le Società, tra responsabilità diretta od oggettiva: il tenore inequivoco della norma non offre possibilità di diversa interpretazione e d'altronde la sua ragione giustificatrice (che è quella di sanzionare più gravemente la reiterazione delle violazioni regolamentari) verrebbe ad essere vulnerata nell'ipotesi di esclusione per i casi di responsabilità oggettiva. II richiamo contenuto nella decisione della Commissione Disciplinare all'att. 11 n. 3 C.G.S. (effettuato allo scopo di rafforzare il convincimento già espresso sull'applicabilità dell'istituto della recidiva anche per i fatti sanzionati a titolo di responsabilità oggettiva) non legittima la conseguenza che pretende di trarne l'appellante: non è quello, infatti, l'unico caso di ricorrenza della recidiva per una società che sia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, perché la norma fa riferimento ad una violazione specifica (quella alla disposizione sancita dell'art. 1 n. 2 C.G.S.), senza peraltro con ciò voler escludere la regola generale, di cui si è detto, dall'art. 11 n. 1. Nel terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dall'art. 6 ter C.G.S. e falsa applicazione dall'art. 62 n. 2 N.O.I.F.. Secondo la Fidelis Andria non sussistevano nella fattispecie i presupposti della violazione del divieto di cui all'att. 6 bis n. 1 C.G.S., sicchè non poteva trovare applicazione la sanzione per responsabilità oggettiva prevista dal n. 1 dall'art. 6 ter. E' palese l'equivoco nel quale è incorsa l'appellante, in quanto il richiamo agli articoli 6 bis e ter è del tutto fuori luogo. La responsabilità oggettiva della società per il comportamento dei propri sostenitori è sancita dell'art. 6 n. 3 C.G.S.: quando i fatti, anche violenti, riferibili ai "tifosi" di una squadra sono riportati e descritti nei rapporti degli Ufficiali di gara si instaura il procedimento ai sensi dall'art. 25 n. 1 dello stesso Codice (altre norme, invece, regolano il rito da applicare per i fatti previsti negli articoli 6 bis e 6 ter, secondo il disposto dell'art. 6 guatar n. 1 ). Con il quarto motivo si denuncia la violazione del principio generale fissato nell'ordinamento italiano della predeterminazione della pena, con conseguente violazione del diritto alla difesa. Sul punto la Commissione Disciplinare ha fornito motivazione congrua, che questo Collegio ribadisce è fa propria, aggiungendo che non è dato comprendere perché dalla mancata predeterminazione dei minimi e dei massimi delle pene deriverebbe la violazione del diritto alla difesa, che, tra l'altro, la società appellante mostra di avere ampiamente svolto. Né sussiste alcuna delle ipotesi previste dell'art. 16 n. 1 lettera a) C.G.S. per investire la competenza della Corte Federale. Infine, con l'ultimo motivo di gravame si censura la delibera impugnata per la mancata motivazione sulla scelta della sanzione adottata e sulla sua misura. Anche questa doglianza non può trovare accoglimento. In presenza di pene alternative e/o concorrenti, quali sono quelle previste a carico della società dell'art. 8 C.G.S., il giudice è facoltizzato ad applicare quella ritenuta più efficace per il carattere di afflittività che la connota e che si appalesa adeguata rispetto alla fattispecie presa in esame, senza necessità di motivare le ragioni di esclusione delle altre. A tali criteri si è attenuta la Commissione Disciplinare, riducendo la misura dell'ammenda, sicchè una ulteriore diminuzione non è consentita. La reiezione del declamo comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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