F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 15 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCINA/CASTELVECCHIO SUBEQUO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 25 del 27.11.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 15 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA PESCINA/CASTELVECCHIO SUBEQUO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 25 del 27.11.1997)
II 26 ottobre 1997 si disputava l'incontro Pescina/Castelvecchio Subequo, valido per il Campionato
di 1a Categoria del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., terminato con la vittoria per 2 - 1
della squadra ospitante.
Proponeva reclamo il G.S. Castelvecchio Subequo chiedendo che alla squadra avversaria venisse
inflitta la punizione sportiva di perdita della gara per avere impiegato il calciatore Zazzara
Giuseppe, il quale era stato espulso nell'incontro disputato dall'A.S. Pescina il 23.10.1997 con la
società Sportland Celano nell'ambito della Coppa Abruzzo e successivamente era stato squalificato
fino al 30.9.1998.
La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo osservando che la posizione del calciatore
Zazzara doveva ritenersi regolare perché la squalifica inflitta in manifestazioni diverse da quelle di
campionato devono essere scontate nell'ambito delle stesse manifestazioni.
Contro tale delibera ha proposto appello a questo Collegio il G.S. Castelvecchio Subequo
sostenendo che il calciatore Zazzara era stato squalificato "a tempo" perché resosi responsabile di
infrazione disciplinare di particolare gravità, sicché la società di appartenenza avrebbe dovuto
astenersi dall'impiegarlo nella successiva partita ufficiale.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'espulsione del calciatore Zazzara non si era verificata in una gara di campionato, sicché non
ricorreva il caso dell'automatismo della sanzione in occasione dell'incontro con il G.S.
Castelvecchio giusta il disposto dall'art. 36 n. 1 C.G.S..
Quanto alla squalifica "a tempo determinato", disposta dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 21
del 30 ottobre 1997, la sanzione doveva essere scontata a partire dal giorno immediatamente
successivo a quello di pubblicazione del comunicato, secondo quanto dispone I'art. 12 n. 2 C.G.S..
Ne consegue che il calciatore Zazzara aveva legittimo titolo a partecipare all'incontro del 26 ottobre
1997.
Alla reiezione del reclamo consegue l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello, come sopra proposto dal G.S. Castelvecchio Subequo
di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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