F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 15 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SAMBIASE DEL 9.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 44 del 2.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 15 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ISOLA CAPO RIZZUTO/SAMBIASE DEL 9.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44 del 2.12.1997)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con delibera pubblicata nel C.U. n. 18
del 2 ottobre 1997, in relazione ala gara Isola Capo Rizzata/Cetrano del 28.9.1997, squalificava per
"una gara il giocatore Geraldi Fortunato (Isola Capo Rizzuto) per somma di ammonizioni".
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 22 del 9 ottobre 1997, il predetto Giudice Sportivo, "ad
integrazione di quanto pubblicato nel citato C.U. deliberava: squalificare per tre gare il giocatore
Geraldi Fortunato (Isola Capo Rizzuto)". Con delibera pubblicata nel C.U. n. 44 del 2 dicembre
1997, la Commissione Disciplinare presso detto Comitato Regionale in relazione al reclamo
proposto dalla S.C. Sambiase relativamente alla regolarità della gara Isola Capo Rizzuto/Sambiase
del 9.11.1997 "ritenuto che il calciatore Geraldi Fortunato non aveva titolo per partecipare" alla
predetta gara, irrogava alla società U.S. Isola Capo Rizzuto la punizione sport'rva della perdita della
gara con il punteggio di 0-2.
Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. l'U.S. Isola Capo Rizzuto la quale rileva:
1) che il reclamo proposto dalla S.C. Sambiase non è stato inviato in copia presso la sede della
società quale risulta "dagli atti depositati presso la Lega Calcio di Catanzaro";
2) che la partecipazione alla gara in questione del calciatore Geraldi Fortunato deve ritenersi
regolare, perché lo stesso aveva già scontato le tre giornate di squalifica inflittegli, così dovendosi
intendere il provvedimento del G.S. pubblicato nel C.U. n. 22 del 9.10.1997 più volte ricordato, non
avendo preso parte alle gare del 5.10.1997, 12.10.1997 e 19.10.1997.
Conclude chiedendo che venga dichiarata la regolarità della partecipazione alla gara del calciatore
nonché l'inammissibilità del gravame della società avversaria per violazione del principio del
contradditorio con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo.
II ricorso merita accoglimento.
Invero la tesi prospettata dalla società ricorrente deve essere condivisa in quanto, trattandosi di
sanzione concernente lo stesso calciatore e riguardante la stessa gara, se il Giudice Sportivo avesse
voluto. aggiungere alla sanzione irrogata una sanzione aggiuntiva avrebbe dovuto articolare la
statuizione specificando il numero complessivo delle gare in cui .andava scontata la squalifica.
Non avendolo fatto deve logicamente ritenersi che la sanzione irrogata non abbia carattere
aggiuntivo, ma omnicomprensivo ed inglobante.
Dal che consegue che, avendo il calciatore scontato le tre giornate di squalifica, la partecipazione
alla gara deve, ritenersi regolare.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Isola Capo
Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 0 -
0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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