F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAUET BENOIT (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 213 del 16.1 .1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE
CAUET BENOIT (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti - Com. Uff. n. 213 del 16.1 .1998)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per tre giornate effettive di
gara il calciatore Cauet Benoit perché, nel corso della gara Internazionale/Juventus del 4.1.1998,
"colpiva un avversario, caduto a terra dopo aver subito un fallo di giunco, con un violento pastone
al basso ventre; entità della sanzione determinata anche in considerazione della particolare e
concreta pericolosità della condotta rispetto all'integrità fisica del calciatore colpito" (Com. Uff. n.
201 del 7.1.1998).
La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dal F.C.
Internazionale Milano S.p.A. (Coni. Uff. n. 213 del 16 gennaio 1998).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il F.C. Internazionale Milano S.p.A.,
deducendo che: 1° - il fallo contestato non risulta commesso a giunco fermo, ma nella dinamica di
un'azione di giuoco; 2° - non è stata considerata la sua effettiva e provata totale mancanza di
conseguenze dannose; 3° - non è stata tenuta presente l'abituale correttezza del calciatore.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In relazione al primo argomento deve rilevarsi che nessun elemento viene prodotto dalla ricorrente
idoneo a porre in dubbio la circostanza, presumibile dal tenore del rapporto arbitrale, che il fallo sia
stato commesso a giunco fermo.
Quanto al secondo e terzo argomento si osserva che la gravità del fallo e la potenziale pericolosità
dello stesso giustifica la sanzione irrogata anche in assenza di una effettiva conseguenza grave per il
calciatore colpito e tenuto presente il precedente comportamento dell'autore della scorrettezza.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano
di Milano ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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