F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. AIROLA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI L. 650.000 ALLA SOCIETA’ E DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.4.1998 AL PRESIDENTE SIG. RUNGI PASOUALINO LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA PUGLIANELLO/AIROLA DEL 2.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 18.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. AIROLA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI L. 650.000 ALLA SOCIETA' E DELL'INIBIZIONE FINO ALL'1.4.1998 AL PRESIDENTE SIG. RUNGI PASOUALINO LORO INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA PUGLIANELLO/AIROLA DEL 2.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 18.12.1997) L'A.C. Airola ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 51 del 18 dicembre 1997, con la quale veniva rigettato il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di L. 650.000 ad essa società, e dell'inibizione fino all'1.4.1998 al Presidente, Sig. Rungi Pasqualino, inflitte dal Giudice Sportivo (C.U. n. 38 del 6.11.1997) in relazione alla gara Puglianello/Airola del 2.11 .1997. L'appello è inammissibile.Osserva infatti il Collegio che l'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. prevede la possibilità di impugnare avanti la C.A.F. solo le inibizioni che vadano oltre i dodici mesi, mentre esclude l'impugnazione per le sanzioni pecuniarie. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dell'A.C. Airola di Airola (Benevento) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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