F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VADESE CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 2.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 21 dell’11 .12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
VADESE CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 2.11.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 21 dell'11 .12.1997)
L'A.S. Civitanovese Calcio proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale
Marche in relazione àlla gara Vadese/Civitanovese, disputata il 2.11.1997 per il Campionato di
Eccellenza, Girone "A" e terminata con il risultato di 0 - 0, chiedendo l'assegnazione della vittoria a
tavolino per la gara in parola o, in subordine, la ripetizione della gara stessa.
Era accaduto, come emergeva dai referti degli Ufficiali di gara, acquisiti dal Giudice Sportivo, che
all'89' minuto di giuoco, un corpo contundente proveniente dalla tribuna occupata dai sostenitori di
casa aveva colpito il calciatore della reclamante, Cappelli Emiliano, all'arcata sopraccigliare,
costringendolo ad abbandonare in barella il terreno di giuoco. Negli ultimi minuti della gara, la
Civitanovese, avendo effettuato tutte le sostituzioni consentite dal regolamento di giuoco, rimaneva
in dieci uomini.II Giudice Sportivo, rilevato che durante l'incontro entrambe le tifoserie avevano
effettuato lanci di oggetti in campo, disponeva, tra le altre sanzioni, di infliggere, per l'episodio
concernente il predetto calciatore, alla società Vadese Calcio la penalizzazione di un punto in
classifica, in applicazione dall'art. 7 comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, omologando il
risultato di 0 - 0 conseguito sul campo (Com. Uff. n. 18 del 20 novembre 1997).
La competente Commissione Disciplinare, adita sia dalla U.S. Civitanovese Calcio, che reiterava le
richieste formulate davanti al Giudice di primo grado, sia dalla società Vadese Calcio, che chiedeva
l'annullamento della sanzione inflittale, stante la regolare conclusione della gara, disponeva di
respingere l'impugnativa proposta dalla U.S. Civitanovese Calcio e di accogliere il reclamo della
società avversaria, sostituendo la sanzione della penalizzazione con la squalifica del campo di gara
per una giornata (Com. Uff. n. 21 dell'11 dicembre 1997).
La predetta decisione viene appellata in questa sede dell'U.S. Civitanovese Calcio per la parte che la
concerne.
L'appellante non propone specifici motivi di censura avverso detta decisione ma si limita a
richiamare le argomentazioni e le richieste formulate nei precedenti gradi di giudizio.
L'appello deve essere respinto.
L'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che disciplina la sanzione della punizione sportiva della
perdita della gara, al primo comma, dopo avere stabilito che detta sanzione si applica con il
punteggio di 0-2, o con il punteggio acquisito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più
favorevole, alla società, ritenuta responsabile, anche in via oggettiva, di fatti e situazioni che
abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, dispone che non si applica la
predetta punizione sportiva nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o
sostenitori della società, che abbiano comportato esclusivamente alterazioni al potenziale atletico di
una o di entrambe le società.
In tale ultimo caso, la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la
penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati all'esito della gara,
salvo l'applicazione di altre sanzioni per i casi di minore o maggiore gravità, esclusa, comunque, la
punizione sportiva della perdita della gara.
La disposizione in parola, come è noto, è stata voluta, di recente, dal Legislatore federale per
eliminare la strumentalizzazione della normativa precedente, che prevedeva la punizione sportiva
della perdita della gara per la società alla quale fossero imputabili, anche in via oggettiva, fatti e
situazioni dei sostenitori incidenti sul potenziale atletico della squadra avversaria, per episodi dei
quali era difficile, se non impossibile, determinare l'effettiva efficacia causale su detta alterazione.
Orbene, il caso in contestazione si inquadra perfettamente nella fattispecie ora esaminata. II
ferimento del calciatore Cappelli, dovuto al lancio di un oggetto contundente da parte dei sostenitori
della squadra avversaria, ha determinato solo (realmente o apparentemente) un'alterazione al
potenziale atletico della società appellante, che, pertanto, non può dolersi della esatta applicazione
fatta dai giudici di primo e secondo grado, del citato art. 7, primo comma, del Codice di Giustizia
Sportiva.
La reiezione dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo versata dell'appellante,
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Civitanovese
Calcio di Civitanova Marche (Macerata) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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