F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’OLBIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA CALCIO/TRAPANI CALCIO DEL 16.11.1997: PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2, PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.1998; INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. PUTZU MARIO, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1999 AL SIG. NIZZI SETTIMO,INIBIZIONE FINO AL 30.10.1998 AL SIG. FRANCESCO SOTGIU, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1998 AL SIG.SCUCUGIA GIOVANNI MARIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 85/C del 24.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'OLBIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA
CALCIO/TRAPANI CALCIO DEL 16.11.1997: PERDITA DELLA GARA PER 0 - 2,
PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
FINO AL 31.12.1998; INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. PUTZU MARIO, INIBIZIONE FINO
AL 30.6.1999 AL SIG. NIZZI SETTIMO,INIBIZIONE FINO AL 30.10.1998 AL SIG.
FRANCESCO SOTGIU, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1998 AL SIG.SCUCUGIA GIOVANNI
MARIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com.
Uff. n. 85/C del 24.12.1997)
In relazione ad episodi verificatisi in occasione della gara Olbia Calcio/Trapani Calcio del
16.11.1997 il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C squalificava il campo
dell'Olbia Calcio fino al 31.12.1998; penalizzava la società di otto punti in classifica; inibiva: per
cinque anni il Sig. Mario Putzu; fino al 30.6.1999 il Sig. Settimo Nizzi; fino al 30.10.1998 il Sig.
Francesco Sotgiu; fino al 30.6.1998 il Sig. Giovanni Maria Scucugia; confermava, altresì, il
risultato acquisito sul campo.
Proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare presso detta Lega la società Olbia Calcio
chiedendo la riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e la società Trapani Calcio
chiedendo la sanzione della perdita della gara a carico dell'Olbia Calcio con il punteggio di 0 - 2.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 85/C del 24 dicembre
1997, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente quello della società Olbia, riducendo i punti di
penalizzazione da otto a cinque ed accoglieva quello della società Trapani, infliggendo alla società
Olbia la sanzione della perdita della gara.
Con telegramma in data 29 dicembre 1997 l'Olbia Calcio ha preannunciato appello avverso la
decisione suindicata ed ha chiesto la trasmissione di copia dei documenti ufficiali.
L'appello si appalesa inammissibile, perché la richiesta telegrafica di copia degli atti ufficiali è stata
inoltrata quando era scaduto il termine di 3 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del
comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata, previsto dell'art. 27 n. 2 lett. a) del Codice
di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per
tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come innanzi proposto dall'Olbia Calcio
di Olbia (Sassari). Ordina l'incameramento della relativa tassa.
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