F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CERVETERI AVVERSO LE SANZIONI SQUALIFICA INFLITTE A DIVERSI TESSERATI A SEGUITO DELLA GARA VILLA AURELIA FORUM/CERVETERI DEL 15.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 51 del 18.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CERVETERI AVVERSO LE SANZIONI SQUALIFICA INFLITTE A
DIVERSI TESSERATI A SEGUITO DELLA GARA VILLA AURELIA FORUM/CERVETERI
DEL 15.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio -
Com. Uff. n. 51 del 18.12.1997)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio ha disposto, sulla base del rapporto arbitrale
concernente la gara di Calcio a Cinque Villa Aurelia Forum/Cerveteri del 25.11.1997, la squalifica
dei calciatori dall'U.S. Cerveteri: Mario Moretti fino al 31.5.1999, Stefano Rossetti per cinque gare,
Alessandro Verna per quattro gare, Iglif Ciammaruchi per tre gare, nonché l'inibizione ad assolvere
incarichi o mansioni ufficiali fino al 31.1.1998 al Sig. Daniele Perfetti, dirigente della stessa U.S.
Cerveteri (Com. Uff. n. 20 del 20.11.1997).
Su ricorso presentato dell'U.S. Cerveteri la Commissione Disciplinare presso il detto Comitato ha
dichiarato inammissibile il ricorso avverso la squalifica dei calciatori Moretti, Rossetti, Verna e
Ciammaruchi, in quanto sottoscritto, per delega della società, dal dirigente, Sig. Daniele Perfetti,
inibito dal Giudice Sportivo.
Riteneva, invece, di poter prendere in considerazione il ricorso nella parte concernente la sanzione
inflitta al detto dirigente riducendo l'inibizione dal 31.1.1998 al 31.12.1997.
L'appello non merita accoglimento e va respinto.
Invero per quanto concerne la sanzione dell'inibizione inflitta al dirigente, Sig. Perfetti Daniele, la
stessa appare congrua e in suscettibile di ulteriore riduzione, mentre per quanto riguarda le sanzioni
inflitte ai calciatori deve ritenersi che, intervenuta in primo grado declaratoria di inammissibilità del
reclamo, l'appello che riproponga le sole questioni di merito, come accade nella fattispecie oggetto
del presente giudizio, deve essere respinto stante il passaggio in giudicato della declamata
inammissibilità.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Cerveteri di
Cerveteri (Roma) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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