F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.S. CASALBUONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALBUONO/CORLETANA DEL 16.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 53 del 23.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA U.S. CASALBUONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CASALBUONO/CORLETANA DEL 16.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 53 del 23.12.1997)
All'esito della gara Casalbuono/Corletana, disputata il 16.11.1997 nell'ambito del Campionato di 2a
Categoria del Comitato Regionale Campania, terminata con il punteggio di 3 a 3, I'U.S. Casalbuono
proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era
stato schierato il calciatore Greco Gian Domenico, in posizione irregolare perché sprovvisto della
autorizzazione prevista per gli infrasedicenni dell'art. 34 N.O.I.F..
La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 23
dicembre 1997, respingeva il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello I'U.S. Casalbuono, reiterando la propria richiesta di
aggiudicazione "a tavolino" della partita.
II gravame è fondato.
L'ultimo capoverso del terzo comma dall'art. 34 N.O.I.F. dispone, infatti, per i calciatori "giovani"
che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età che "la partecipazione del calciatore ad
attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della
punizione sportiva prevista all'att. 7 comma 5 C.G.S.
Tale ultima norma recita: "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi
parte; ...'.
Nel caso di specie non è contestato che il calciatore Greco sia infrasedicenne, né che fosse privo
della necessaria autorizzazione per partecipare alla gara ed erroneamente la Commissione
Disciplinare ha richiamato I'art. 7 comma 6 C.G.S., che, nell'individuare cause di esclusione
dell'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, espressamente richiama "fatta
salva l'ipotesi prevista dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F.".
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla U.S.
Casalbuono di Casalbuono (Salerno), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla A.S. Corletana la
punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa
tassa.
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