F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. NISCEMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISCEMI/CANICATTI’ DEL 16.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n. 28 del 12.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. NISCEMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NISCEMI/CANICATTI' DEL 16.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n. 28 del 12.12.1997) La Società Polcanicattì proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia avverso l'esito della gara Niscemi/Polcanicattì, disputata per il Campionato di 1a Categoria il 16.11.1,997 e terminata con il risultato di 2 - 1 per la squadra di. casa, sostenendo che alla predetta gara la società avversaria aveva schierato il calciatore Gallo Nunzio in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, alla quale il reclamo era stato trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo, accertato che effettivamente il predetto calciatore era stato squalificato per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 12.11.1997, dichiarava l'irregolare partecipazione alla gara del Gallo e, per l'effetto, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, infliggeva alla U.S. Niscemi la perdita della suddetta gara con il punteggio di 0 - 2 (Com. Uff. n. 28 del 12 dicembre 1997). Avverso la predetta decisione ha proposto appello in. questa sede I'U.S. Niscemi. La società contesta la decisione appellata, sostenendo che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto in prime cure dalla Società Polcanicattì, in quanto detta società avrebbe, in un primo momento, opinato di far rilevare irregolarità commesse dall'attuale appellante in merito all'impiego dei calciatori nati nel 1978 e, solo in un secondo momento accortasi della posizione irregolare del calciatore Gallo, avrebbe cambiato l'oggetto della contestazione chiedendo la vittoria a tavolino, senza, peraltro, ricorrere alla procedura prevista dell'art. 37, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva. L'appellante, pertanto, non aveva avuto modo di far sentire anche le proprie ragioni davanti,alla Commissione Disciplinare. Deve in contrario osservarsi che dagli atti della controversia non risulta che la Società Polcanicattì abbia cambiato l'oggetto della sua contestazione (né che abbia presentato riserva scritta al Direttore di gara o al Giudice Sportivo che riguardasse le irregolarità commesse dalla società avversaria per quanto concerne la obbligatoria partecipazione di giovani calciatori alle gare). Risulta agli atti, invece, che effettivamente il reclamo di primo grado era stato diretto al Giudice Sportivo e non alla competente Commissione Disciplinare, ma anche che il reclamo stesso era stato ritualmente proposto nei termini, regolarmente inviato in copia anche all'attuale appellante ed aveva ad oggetto sin dalla fase preliminare del preannuncio di reclamo la contestazione delle irregolare posizione del calciatore Gallo nella gara contestata. Orbene, costituisce principio consolidato della giurisprudenza sportiva che l'erronea indicazione del giudice competente, allorché il reclamo sia tempestivo e regolare per ogni altro verso, non comporta la inammissibilità del reclamo stesso (Cfr: Com. Uff. n. 25/C del 23.3.1990 - App. F.C. Bassanese; Com. Uff. n. 24/C del 30.1.1981 - App. Pres. Lega Naz. Dilettanti). Ciò comporta che la U.S. Niscemi avrebbe potuto controdedurre al reclamo di primo grado, risultando chiara la contestazione, e non cercare in questa sede di opporsi alla decisione conseguente al predetto reclamo, ipotizzando una situazione giuridica inesistente (diversità della originaria contestazione) solo per tentare di ottenere la riforma della decisione di primo grado che non poteva non esserle sfavorevole. E' evidente, infatti, dagli atti della controversia ai quali si è riferita la Commissione Disciplinare, che il calciatore Gallo, nella gara in contestazione, era in posizione irregolare. La impugnata decisione deve, pertanto, essere confermata. La tassa di reclamo deve, di conseguenza, essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Niscemi di Niscemi (Caltanissetta) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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