F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER OUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLI7TA AL CALCIATORE SCHWARZ STEFAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 233 del 23.1 .1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER OUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLI7TA AL CALCIATORE SCHWARZ STEFAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 233 del 23.1 .1998) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Stefan Schwarz, tesserato per l'A.C. Fiorentina, la squalifica per quattro giornate di gara per aver colpito un avversario con una gomitata al volto, nel corso della gara Fiorentina/Lazio del 18 gennaio 1998. II reclamo, proposto con la procedura d'urgenza da parte della società, veniva respinto dalla competente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 223 del 23 gennaio 1998. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dell'A.C. Fiorentina, la quale ribadisce l'esistenza nella specie della attenuante della provocazione che potrebbe essere provata dalla registrazione televisiva e sottolinea l'eccessività della sanzione sotto il profilo oggettivo e soggettivo. II primo motivo di gravame è infondato ed a tal fine non si rende necessario verificare l'esistenza nella specie dei presupposti per l'inammissibilità di una prova fondata sulla registrazione televisiva. Invero i giudici della Commissione Disciplinare hanno escluso la possibilità di concedere l'attenuante della provocazione per un duplice ordine di ragioni, ciascuna delle quali idonea a sopportare il diniego di concéssione dell'attenuante stessa. Innanzitutto sul piano del fatto, perché non risulta provata la condotta scorretta del calciatore avversario alla quale avrebbe reagito lo Schwarz. Sul piano logico formale, per la mancanza della contestualità e/o dell'immediatezza délla reazione all'azione, risultando incontrovertibilmente che al momento del fallo il pallone si trovava molto lontano e che lo Schwarz aveva inseguito e raggiunto, in maniera univocamente preordinata, l'avversario per colpirlo con una gomitata al volto. Tale secondo ordine di argomentazioni, che si colloca su di un piano evidentemente diverso da quello della mancata prova in fatto della provocazione, cui dovrebbe ovviare la registrazione televisiva, è sufficiente, anche per la mancanza nel ricorso di. qualsiasi considerazione oppositiva al riguardo, a sorreggere la corretta motivazione della decisione impugnata posta a base del diniego di concessione dell'attenuante in questione. Comunque, la norma invocata si appalesa inconferente alla fattispecie, essendo tendenzialmente diretta ed acquisire la prova di un "fatto di condotta violenta" non rilevato dalla terna arbitrale ai fini della sanzionabilità di tale comportamento e non già a fare emergere una circostanza idonea a ridurre la rilevanza di una condotta violenta; pacificamente constatata e formalizzata in atti ufficiali. Fondata è, invece, la seconda doglianza appalesandosi eccessiva, considerati i fattori soggettivi ed oggettivi alla luce dell'orientamento di questa C.A.F., la sanzione irrogata che va adeguatamente ridotta a tre giornate. II ricorso va pertanto parzialmente accolto nei sensi suddescritti. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'A.C. Fiorentina di Firenze; riduce a tre giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Schwarz Stefan. Dispone la restituzione della tassa versata.
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