F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. NUOVA CASSANO 1966 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CASSANO 1966/SAN LUCIDO DEL 23.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 48del 16.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. NUOVA CASSANO 1966 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CASSANO 1966/SAN LUCIDO DEL 23.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 48del 16.12.1997) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 48 del 16 dicembre 1997, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. San Lucido avverso la regolarità della gara Nuova Cassano 1966/San Lucido, svoltasi il 23.11.1997 per il Campionato di 1e Categoria, applicava in favore della reclamante il disposto dall'art. 7 comma S C.G.S.. Osservava, infatti, la Commissione Disciplinare che alla gara in questione aveva partecipato, per la controparte, il calciatore Antonio Pellino, che non vi aveva titolo. Costui, tesserato all'inizio della corrente stagione per altra società e disputando con la medesima la Coppa Italia, era incorso nella squalifica per una gàra, che non aveva scontato con l'originaria società di appartenenza; trasferito poi all'A.C. Nuova Cassano 1966, era stato impiegato in una gara di campionato, pur risultando ancora sotto squalifica. Infatti, l'art. 12 comma 6 C.G.S., gli imponeva di scontare la squali(ica precedentemente riportata, nella prima gara ufficiale di campionato, disputata dalla società di nuova appartenenza. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l'A.C. Nuova Cassano 1966, sostenendo che una corretta interpretazione dall'art. 12 comma 6 C.G.S. legittimava la partecipazione del calciatore in questione, il quale, non potendo scontare nella corrente stagione la squalifica riportata nella Coppa, l'avrebbe espiata in tale manifestazione l'anno successivo; e se la società di appartenenza non avesse disputato la Coppa, la squalifica sarebbe stata scontata in Campionato, ma sempre nella stagione seguente. La controparte ha presentato controdeduzioni scritte, sostenendo la correttezza della pronuncia appellata. L'appello è sicuramente infondato. II comma 3 dall'art. 12 citato afferma il principio secondo il quale i provvedimenti di squalifica, riportati in una manifestazione, si scontano nelle successive gare della stessa; quindi, squalifiche di Coppa in Coppa, squalifiche di Campionato in Campionato. Ciò comporta che, ove alla gara in relazione alla quale la squalifica è stata inflitta, non ne seguano altre di quella manifestazione, l'espiazione avverrà nella stagione successiva: questo è il principio affermato nella prima parte del comma 6; la seconda, tuttavia, introduce una chiara e logica eccezione, per i calciatori che cambiano società a stagione già iniziata e sancisce che - proprio eccettuando la fattispecie dalla generale previsione del comma 3 in tal caso la sanzione 'Viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società di appartenenza". Ora, poiché quest'ultima (l'A.C. Nuova Cassano 1966) non partecipava alla Coppa Italia, l'obbligo di immediata espiazione della squalifica non poteva che riferirsi al Campionato; ovvero, il Pellino, trasferito portandosi dietro la punizione, non doveva essere impiegato nella prima gara di Campionato che la nuova società doveva disputare. Nessun altra interpretazione è ammessa; quella contraria, invero, o rinvierebbe sine die (e questo la seconda parte del comma 6 vuol evitare) l'esecuzione della sanzione nel caso che la società di nuova appartenenza non partecipi a quella certa manifestazione, o procrastinerebbe alla stagione. successiva l'esecuzione della stessa, che invece la norma citata impone sia espiata immediatamente appunto nel caso di trasferimento a stagione in corso. Quanto, infine, alla pretesa disparità di trattamento fra società cedente e società cessionaria, è argomento irrilevante, sol che si pensi che, ovviamente, la sanzione segue la persona del punito e non certo ha carattere oggettivamente addebitabile alla prima società, la quale, cedendo il calciatore, non può essere punita "ultra vires". Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Nuova Cassano 1966 di Cassano allo Jonio (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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