F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. NUOVA CASSANO 1966 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CASSANO 1966/SAN LUCIDO DEL 23.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 48del 16.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. NUOVA CASSANO 1966 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NUOVA CASSANO 1966/SAN LUCIDO DEL 23.11.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 48del 16.12.1997)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 48 del 16 dicembre 1997, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. San Lucido
avverso la regolarità della gara Nuova Cassano 1966/San Lucido, svoltasi il 23.11.1997 per il
Campionato di 1e Categoria, applicava in favore della reclamante il disposto dall'art. 7 comma S
C.G.S..
Osservava, infatti, la Commissione Disciplinare che alla gara in questione aveva partecipato, per la
controparte, il calciatore Antonio Pellino, che non vi aveva titolo. Costui, tesserato all'inizio della
corrente stagione per altra società e disputando con la medesima la Coppa Italia, era incorso nella
squalifica per una gàra, che non aveva scontato con l'originaria società di appartenenza; trasferito
poi all'A.C. Nuova Cassano 1966, era stato impiegato in una gara di campionato, pur risultando
ancora sotto squalifica. Infatti, l'art. 12 comma 6 C.G.S., gli imponeva di scontare la squali(ica
precedentemente riportata, nella prima gara ufficiale di campionato, disputata dalla società di nuova
appartenenza.
Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l'A.C. Nuova Cassano 1966, sostenendo che una
corretta interpretazione dall'art. 12 comma 6 C.G.S. legittimava la partecipazione del calciatore in
questione, il quale, non potendo scontare nella corrente stagione la squalifica riportata nella Coppa,
l'avrebbe espiata in tale manifestazione l'anno successivo; e se la società di appartenenza non avesse
disputato la Coppa, la squalifica sarebbe stata scontata in Campionato, ma sempre nella stagione
seguente.
La controparte ha presentato controdeduzioni scritte, sostenendo la correttezza della pronuncia
appellata.
L'appello è sicuramente infondato.
II comma 3 dall'art. 12 citato afferma il principio secondo il quale i provvedimenti di squalifica,
riportati in una manifestazione, si scontano nelle successive gare della stessa; quindi, squalifiche di
Coppa in Coppa, squalifiche di Campionato in Campionato. Ciò comporta che, ove alla gara in
relazione alla quale la squalifica è stata inflitta, non ne seguano altre di quella manifestazione,
l'espiazione avverrà nella stagione successiva: questo è il principio affermato nella prima parte del
comma 6; la seconda, tuttavia, introduce una chiara e logica eccezione, per i calciatori che
cambiano società a stagione già iniziata e sancisce che - proprio eccettuando la fattispecie dalla
generale previsione del comma 3 in tal caso la sanzione 'Viene scontata per le residue giornate in
cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società di appartenenza". Ora, poiché quest'ultima
(l'A.C. Nuova Cassano 1966) non partecipava alla Coppa Italia, l'obbligo di immediata espiazione
della squalifica non poteva che riferirsi al Campionato; ovvero, il Pellino, trasferito portandosi
dietro la punizione, non doveva essere impiegato nella prima gara di Campionato che la nuova
società doveva disputare.
Nessun altra interpretazione è ammessa; quella contraria, invero, o rinvierebbe sine die (e questo la
seconda parte del comma 6 vuol evitare) l'esecuzione della sanzione nel caso che la società di nuova
appartenenza non partecipi a quella certa manifestazione, o procrastinerebbe alla stagione.
successiva l'esecuzione della stessa, che invece la norma citata impone sia espiata immediatamente
appunto nel caso di trasferimento a stagione in corso.
Quanto, infine, alla pretesa disparità di trattamento fra società cedente e società cessionaria, è
argomento irrilevante, sol che si pensi che, ovviamente, la sanzione segue la persona del punito e
non certo ha carattere oggettivamente addebitabile alla prima società, la quale, cedendo il calciatore,
non può essere punita "ultra vires".
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Nuova Cassano
1966 di Cassano allo Jonio (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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